Ricorso avverso sentenza di concordato in appello: motivi ammessi e limiti (Cass. pen. Sez. VII n. 3142 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena che non si siano trasfusi in una sanzione illegale, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il concordato in appello ha fisionomia diversa dall’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che le ipotesi di annullamento sono più limitate di quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen. e concernono essenzialmente l’illegalità della pena.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 12 dicembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Catania, ha ridotto la pena inflitta all’imputato sull’accordo delle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità rilevabile ex art. 129 cod. proc. pen. La questione riguarda dunque l’ammissibilità di un motivo che investe profili estranei all’accordo raggiunto in appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo se deduce motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. La Corte ha sul punto richiamato i precedenti Sez. 1 n. 944 del 2019 e Sez. 2 n. 22002 del 2019.
Il Collegio ha poi sottolineato la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa, con possibilità di ricorso anche sulla qualificazione giuridica.
Da tale diversità deriva che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen., riguardando essenzialmente l’illegalità della pena, unica ipotesi in cui la Corte deve procedere d’ufficio all’annullamento, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, sempreché non sia tardivo, come chiarito da Sez. 6 n. 41254 del 2019.
La declaratoria di inammissibilità è stata pertanto pronunciata «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 4.000,00 in ragione dell’elevato coefficiente di colpa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari