Inammissibile il ricorso avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 38717 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato in sede di appello o che prospetti un vizio di motivazione manifestamente insussistente. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che prevede la trattazione de plano per la dichiarazione di inammissibilità, essendo ragionevole la scelta semplificatoria del legislatore e restando esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.. Restano invece ammissibili le doglianze relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata.
La questione approda davanti alla Corte perché il ricorso investe profili che il ricorrente aveva già rinunciato a coltivare in appello, ponendosi il problema della praticabilità del rimedio e della legittimità della trattazione semplificata prevista per le impugnazioni avverso le sentenze di patteggiamento in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso va trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017. La ragione è duplice: l’impugnazione è proposta avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e deve essere dichiarata inammissibile perché riferita a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato, prospettando inoltre un vizio di motivazione manifestamente insussistente.
Il Collegio richiama la Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma applicata. La scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti è stata giudicata ragionevole, e avverso la decisione di inammissibilità resta comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.
La Corte richiama altresì la Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta.
Il ricorso cade proprio in questa seconda categoria, poiché investe profili già oggetto di rinuncia e non incide sulla legalità della pena irrogata. Ne segue la declaratoria di inammissibilità de plano e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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