Inammissibile il ricorso che propone lettura alternativa delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 38730 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, in luogo di denunciare un vizio logico-giuridico della motivazione, si risolva nel tentativo di offrire una lettura alternativa delle risultanze processuali. Il giudice di merito può desumere la fittizietà di operazioni documentate in fattura da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui la mancata registrazione dei contratti di locazione e l’assenza di tracce contabili o bancarie dei pagamenti, senza che ciò integri contraddittorietà motivazionale. Quanto al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la censura che investa la congruità del percorso argomentativo sotto il profilo dell’abitualità, e non dell’offensività considerata dal giudice, difetta del requisito della specificità.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 30 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ancona del 27 giugno 2023, che aveva condannato l’imputato, legale rappresentante di una società, alla pena di un anno e sette mesi di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con sospensione condizionale subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose.

L’imputazione concerneva l’indicazione, nelle dichiarazioni annuali IVA e IRES per l’anno d’imposta 2017, di elementi passivi fittizi mediante due fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, emesse da una ditta nei confronti della società di cui l’imputato era rappresentante. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, e il diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti o generici. Con il primo motivo, secondo la Suprema Corte, il ricorrente non denuncia un vizio logico-giuridico della motivazione, ma tenta di offrire una lettura alternativa delle risultanze processuali, operazione preclusa in sede di legittimità.

La Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha fondato il giudizio di responsabilità su una valutazione complessiva e coerente del quadro probatorio. L’analisi dei rapporti tra le due società non è argomento estraneo al thema decidendum, ma presupposto logico indispensabile per qualificare la natura delle operazioni certificate dalle fatture.

I giudici di merito hanno accertato che la società utilizzatrice era priva di qualsiasi autonomia economico-finanziaria, costituita al solo scopo di consentire all’altra il conseguimento di obiettivi di frode fiscale ed evasione contributiva. La Corte ha valorizzato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti: la totale dipendenza da un unico committente, l’utilizzo di locali, macchinari e personale già appartenenti all’altra società, l’incapacità strutturale di sostenere i costi operativi, la mancata registrazione dei contratti di locazione e l’assenza di tracce contabili o bancarie dei pagamenti dei canoni.

Non sussiste la lamentata contraddittorietà motivazionale. La Corte di appello ha logicamente ritenuto che l’attività lavorativa dell’imputato si inserisse in un rapporto di lavoro di fatto dissimulato sotto la veste di un fittizio rapporto tra imprese, e che la formale stipula dei contratti di locazione fosse parte di un’ingannevole rappresentazione dei rapporti societari. Il verdetto non si basa su un mero sillogismo, ma su una ricostruzione fattuale complessa.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è motivato: i giudici di secondo grado hanno escluso la particolare tenuità valorizzando la violazione di entrambe le dichiarazioni, IVA e IRES, e l’uso di due fatture false. Poiché il ricorrente censura la congruità del percorso argomentativo sotto il profilo dell’abitualità e non dell’offensività considerata dalla Corte, il motivo difetta di specificità. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, aumentando la sanzione oltre il massimo ai sensi dell’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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