Inammissibile il ricorso che muove critica generica al decisum (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13690 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione i motivi di censura devono possedere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, con esatta individuazione del capo di pronunzia e illustrazione intelligibile delle ragioni del vizio denunciato. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione richiesta dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. Il ricorso è altresì inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., quando la pronuncia impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre concreti elementi per confermare o mutare l’orientamento.

Il Fatto

Un lavoratore, collocato a riposo nel 1997, aveva ottenuto in sede giudiziale amministrativa il riconoscimento “ora per allora” di un inquadramento superiore, con decorrenza successiva alla cessazione del rapporto. Su tale base aveva chiesto il computo del miglior trattamento economico nell’indennità di buonuscita.

Il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda per prescrizione; la Corte d’appello di Lecce aveva confermato, ritenendo che il termine decorresse dal collocamento a riposo e che il superiore inquadramento fosse stato conseguito in un giudizio promosso nei confronti del solo datore di lavoro e non dell’ente previdenziale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 2, comma 4, d.l. n. 295/1939.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile su un primo, autonomo rilievo di ordine processuale. Le censure formulate si traducono in un’argomentazione “a critica libera”, priva di specificità e di diretta riferibilità al decisum.

Il principio applicato è quello per cui, nel giudizio di legittimità, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata. Ne deriva l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni del vizio denunciato. La censura priva di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione richiesta dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Sul punto la Corte richiama il proprio costante indirizzo, tra cui Cass. Sez. L n. 4904 del 2021, Cass. Sez. 5 n. 15517 del 2020, Cass. Sez. 6-3 n. 13735 del 2020 e Cass. Sez. 6-1 n. 20910 del 2017.

Un secondo, concorrente profilo di inammissibilità è ravvisato ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.. La pronuncia impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre concreti elementi per confermare o mutare l’orientamento.

La Corte ricorda il costante indirizzo secondo cui il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell’art. 2120 cod. civ., al momento della cessazione del rapporto. La pendenza di una controversia sull’ammontare delle retribuzioni può semmai determinare solo la sospensione del giudizio diretto al conseguimento del TFR; il termine iniziale di prescrizione decorre dal momento in cui il rapporto è cessato e non da quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni. Sono richiamate Cass. Sez. L n. 3894 del 2010, Cass. Sez. L n. 9695 del 2009 e Cass. Sez. L n. 2827 del 2018.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità. La Corte dà inoltre atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Sul punto richiama Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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