Estinzione giudizio tributario per definizione agevolata e cessazione materia contendere (Cass. civ. Sez. V n. 8847 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata delle pendenze tributarie, con il pagamento di quanto dovuto secondo le modalità di legge, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio pendente davanti al giudice tributario. La regola ha portata generale ed è espressamente sancita dall’art. 46, primo comma, d.lgs. n. 546/1992, che prevede l’estinzione in tutti i casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Ne consegue che il giudice di legittimità dichiara l’estinzione, restando le spese a carico di chi le ha anticipate. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, di stretta interpretazione, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a tre società cooperative del medesimo gruppo distinti avvisi di irregolarità nel versamento dell’IVA per l’anno di imposta 2012, seguiti da cartelle di pagamento per imposta, sanzioni e interessi. La società contribuente impugnò gli atti e la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarò non dovute le somme a titolo di interessi e sanzioni, condannando l’amministrazione finanziaria alle spese. L’appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto: la Commissione tributaria regionale del Lazio ritenne che l’omesso versamento dell’IVA fosse dipeso dal mancato pagamento delle prestazioni dovute dalla pubblica amministrazione, a tutela della continuità aziendale e dei livelli occupazionali, escludendo l’intenzionalità e ravvisando un’ipotesi di forza maggiore.
Avverso tale decisione l’Agenzia propose ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. e l’art. 115 cod. proc. civ. La società resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità la società contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018. Con memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. è stata data prova dell’avvenuto versamento della prima rata, così come prescritto dalla norma, essendo stato definito il carico fiscale con dichiarazione del 14 febbraio 2019 e risultando effettuati i pagamenti dovuti, con residuo solo dell’ultima rata. In questa sede è stata quindi chiesta la declaratoria di estinzione del giudizio.
La Corte ha rilevato che la definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere. L’adesione del contribuente alla procedura consente di riscontrare l’effettiva definizione della lite e abilita il giudice a dichiarare l’estinzione del processo.
Il principio viene ribadito con portata generale: deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto dovuto a tale titolo, regola espressamente prevista dall’art. 46, primo comma, d.lgs. n. 546/1992. La norma stabilisce che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Non si rende quindi necessaria la disamina delle singole doglianze.
Quanto alle spese, la Corte le ha poste a carico di chi le ha anticipate. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato. L’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, non trova applicazione nella fattispecie, poiché tale misura opera nei soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Sul punto la Corte richiama Cass. n. 23175 del 2015 e, da ultimo, Cass. n. 19071 del 2018.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.