Notifica dell’appello tributario al difensore trasferito e onere di ricerca del notificante (Cass. civ. Sez. V n. 486 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto presso lo studio di un difensore, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non sono soggette all’onere di comunicazione a carico del difensore domiciliatario, poiché l’elezione operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello stesso. È, pertanto, onere del notificante effettuare le opportune ricerche per individuare il domicilio reale del procuratore, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, ove quello conosciuto sia mutato. La notificazione eseguita nel luogo dal quale il difensore si sia ormai trasferito è invalida e non perfeziona il procedimento notificatorio, con conseguente inammissibilità dell’appello. Nel giudizio di legittimità avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, trova applicazione l’art. 330 cod. proc. civ., ma in forza del principio di ultrattività dell’elezione di domicilio effettuata in primo grado è valida la notificazione del ricorso eseguita presso uno dei luoghi ivi indicati, ove la parte non si sia costituita in appello o, costituitasi, nulla abbia espresso al riguardo.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, per ricavi non contabilizzati in presunzione di cessione di beni e per omessa fatturazione di operazioni imponibili. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, che la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile, non avendo riscontrato in atti il deposito dell’avviso di ricevimento dell’atto di appello completo degli estremi dell’avvenuta consegna al destinatario.

I giudici di secondo grado rilevavano che dall’avviso di ricevimento emergevano solo i numeri della spedizione e della raccomandata, con l’aggiunta manuale del nome della società e del protocollo dell’atto, senza alcuna prova dell’effettiva consegna al destinatario, che non si era costituito in appello. L’Agenzia ricorreva per cassazione; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., richiamando il principio secondo cui il ricorso deve indicare in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, senza che i motivi possano supplire a tale enucleazione (Cass., 3 novembre 2020, n. 24432; Cass., 19 ottobre 2022, n. 30720). Nel caso concreto i fatti erano esposti alle pagine 3 e 4 del ricorso.

È parimenti infondata l’eccezione ex art. 330, comma 3, cod. proc. civ., poiché il ricorso era stato notificato sia alla società all’indirizzo telematico tratto dall’INI-PEC, sia presso il difensore domiciliatario. La Corte richiama il principio di ultrattività dell’elezione di domicilio di cui all’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevale sulla disciplina generale dell’art. 330 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916; Cass., 24 ottobre 2018, n. 27877; Cass., 23 novembre 2022, n. 34450).

Nel merito, l’unico motivo lamenta la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 291 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo la regolarità della notifica eseguita presso lo studio dei difensori, nonostante il portiere avesse dichiarato il trasferimento dei legali, e invocando la concessione di un nuovo termine di impugnazione.

Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui l’elezione del domicilio presso lo studio di qualsiasi difensore ex art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore; il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo, mentre è onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore (Cass., 1 aprile 2022, n. 10565; Cass., 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., 27 giugno 2016, n. 13238).

La prospettazione erariale non è condivisibile: l’Agenzia aveva l’onere di accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale fosse l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere da qualsiasi comunicazione del mutamento. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, essendo le Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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