Notifica della cartella esattoriale: sufficienza della relata e prova del perfezionamento (Cass. civ. Sez. V n. 13691 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prova del perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non risultando necessaria la produzione di copia della stessa. Una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella si intende ritualmente consegnata, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione. Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, pur non imponendo vincoli di forma, deve esprimersi, a pena di inefficacia, con dichiarazione chiara e univoca che individui il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, non essendo sufficienti clausole di stile o generiche asserzioni.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, notificatogli dall’agente della riscossione a sèguito del mancato pagamento di una prodromica cartella esattoriale, relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di IRPEF e IRAP. A fondamento dell’impugnazione deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella presupposta.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’atto. La decisione veniva riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che respingeva l’originario ricorso del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’agente della riscossione ha resistito con controricorso e l’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 137, comma 2, e 148 c.p.c., sostenendo che la prova della notifica della cartella presupposta non poteva ritenersi fornita con la sola produzione della relata, occorrendo anche il deposito dell’atto notificato. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1), c.p.c., avendo il giudice regionale deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. La prova del perfezionamento della notifica e della relativa data è assolta con la produzione della relata e/o dell’avviso di ricevimento, senza necessità di copia della cartella.

Il secondo motivo, articolato ai sensi dei nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., lamentava l’omesso esame dell’eccezione con cui si contestava la validità della notifica per essere stata eseguita da un soggetto diverso dalle resistenti. La Corte lo dichiara inammissibile nella prima parte e infondato nel resto. Quando si denunci l’omesso esame di un fatto rilevato e sottoposto al giudice, la censura va formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per error in procedendo ex art. 112 c.p.c. Non ricorre poi omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti l’implicito rigetto delle questioni non trattate.

Con il terzo motivo si contestava il rigetto, per genericità, del disconoscimento della conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento. Il motivo è infondato: il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve evidenziare in modo chiaro e univoco il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, non bastando clausole di stile. L’intendimento di proporre querela di falso non esime dalla contestazione specifica.

Il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l’agente della riscossione non potesse avvalersi del servizio postale. Il motivo è infondato: la circostanza che a consegnare il plico all’ufficiale postale sia direttamente l’agente della riscossione non rileva ai fini della validità della notifica, restando tale modalità affidata all’agente stesso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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