Ricorso per cassazione del difensore revocato è inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 35673 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia revocato, che non abbia ricevuto una nuova nomina per la proposizione dell’impugnazione, è inammissibile per difetto di legittimazione. Ai sensi dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., il potere di impugnare spetta al difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero a quello nominato a tal fine. L’art. 613, comma 2, cod. proc. pen. configura la nomina del difensore come atto formale che non tollera equipollenti: non si desume da comportamenti concludenti né dal fatto stesso della presentazione del ricorso. Il difetto di legittimazione rientra tra le cause di inammissibilità dichiarabili senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Un difensore di fiducia impugna dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma per il reato di truffa aggravata. Con un unico motivo il ricorrente deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato in modo critico e analitico le prove a carico dell’imputato.
La questione che giunge davanti alla Corte non riguarda però il merito dell’impugnazione, ma la legittimazione del difensore che l’ha proposta.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da un difensore privo di legittimazione. Dagli atti risulta che l’imputato, detenuto, con dichiarazione ricevuta dal Direttore dell’istituto ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. e trasmessa alla Corte di appello, ha nominato due difensori di fiducia revocando contestualmente la nomina del precedente difensore. La sentenza impugnata indica quali difensori i soli due nominati. Il ricorso è stato invece proposto dal difensore revocato, senza che risulti una nuova nomina in suo favore: in calce allo stesso si rinviene l’annotazione del Cancelliere che attesta che esso è stato proposto da difensore già revocato al momento del deposito.
La revoca era pienamente efficace ben prima della pronuncia della sentenza di appello, tanto più che essa è stata contestuale alla nomina di due difensori di fiducia, cioè del numero massimo consentito dall’art. 96, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che il difensore non era legittimato a proporre il ricorso.
La Corte richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce il potere di impugnare al difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero a quello nominato a tal fine. L’art. 613, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che davanti alla Corte il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente e che, in mancanza di nomina, è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio. Il ricorrente non rivestiva alcuna di tali qualità.
Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. 3, n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, Di Matteo, Rv. 281878-01, secondo cui la nomina del difensore di fiducia è atto formale che non tollera equipollenti, poiché l’art. 613, comma 2, cod. proc. pen. priva di rilievo le nomine anteriori che non contengano l’espresso mandato a proporre il ricorso e, a maggior ragione, quelle desunte da comportamenti concludenti. In applicazione di tale principio è stato dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto dal difensore al quale il mandato era stato revocato. La Corte precisa che la nomina per la presentazione del ricorso non può ricavarsi dal fatto stesso della presentazione del ricorso.
Il difetto di legittimazione rientra tra le cause di inammissibilità che, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., sono dichiarate senza formalità di procedura. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Nota della Redazione
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