Bancarotta impropria: “fallimento” equivale a “dissesto” anche prima del codice della crisi (Cass. pen. Sez. V n. 39782 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione del termine “fallimento” con quello di “dissesto” operata dall’art. 329, comma 2, lett. b), d.lgs. 14/2019 non introduce una nuova fattispecie incriminatrice né amplia l’area del penalmente rilevante, ma costituisce mera specificazione terminologica che recepisce la consolidata interpretazione giurisprudenziale. Sussiste, pertanto, continuità normativa tra la previgente fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2), r.d. 267/1942 e quella del codice della crisi d’impresa. Già nel vigore della norma previgente il termine “fallimento” doveva intendersi in senso sostanziale, quale dissesto economico-finanziario presupposto della dichiarazione giudiziale, e non quale provvedimento del giudice, non essendo configurabile il nesso eziologico tra condotta dell’agente e atto giurisdizionale. Non interrompe il nesso di causalità la preesistenza di una causa efficiente del dissesto: è sufficiente che la condotta dolosa abbia concorso a cagionarlo o ad aggravarlo in modo non meramente occasionale. Il ricorso per cassazione che censuri una sola delle autonome e autosufficienti rationes decidendi è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare, all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato — nella qualità di liquidatore di una società poi dichiarata fallita — dal delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, con la formula “perché il fatto non era previsto dalla legge come reato”.
All’imputato era contestato di aver concorso a cagionare l’aggravamento del dissesto della società, determinando ulteriori perdite nel periodo di gestione. Il giudice di merito, ritenuta applicabile ratione temporis la previgente art. 223, comma 2, n. 2), r.d. 267/1942, aveva qualificato la condotta come non penalmente rilevante, sul presupposto che la norma sanzionasse la causazione del “fallimento” e non del “dissesto”, termine introdotto solo dall’art. 329, comma 2, lett. b), d.lgs. 14/2019.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondata la censura del ricorrente, ma ha rigettato il ricorso per una ragione processuale assorbente. Il ragionamento del giudice di merito si basa su un’errata interpretazione della fattispecie incriminatrice e del rapporto di successione tra le norme.
Il Collegio ha osservato che, a prescindere dal ruolo attribuito alla sentenza dichiarativa di fallimento — condizione oggettiva di punibilità ovvero elemento costitutivo del fatto —, l’evento che l’autore deve aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose non può identificarsi con il provvedimento giurisdizionale, atto del giudice che non può essere eziologicamente ricondotto alla condotta dell’agente. L’evento penalmente rilevante è il fatto economico presupposto della dichiarazione, ossia lo stato di insolvenza o, nella sua accezione più grave e irreversibile, il dissesto.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12056 del 2021; Sez. 5, n. 24692 del 2025) e la legge delega n. 155/2017, che imponeva di sostituire il termine “fallimento” ferma restando la continuità delle fattispecie criminose. Ne deriva che l’intervento del legislatore del 2019 non ha introdotto una nuova incriminazione, ma ha operato una mera specificazione terminologica, allineando il dato testuale alla consolidata interpretazione giurisprudenziale. Già nel vigore dell’art. 216 r.d. 267/1942 il “fallimento” era riferito in senso formale, mentre il secondo comma dell’art. 223 r.d. 267/1942 lo richiamava in senso sostanziale.
La Corte ha inoltre ribadito che non interrompono il nesso causale, valutato secondo l’art. 41 cod. pen. e la regola dell’equivalenza delle cause, né la preesistenza di una causa efficiente del dissesto, né il fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, essendo sufficiente un apporto eziologico concorrente non occasionale.
Ciò nonostante, il ricorso è stato rigettato: la sentenza impugnata, oltre all’erronea declaratoria sulla continuità normativa, fondava l’assoluzione su ulteriori rationes decidendi autonome, attinenti al merito — l’insussistenza almeno dell’elemento soggettivo, la strumentalità della condotta alla salvaguardia dei rapporti di lavoro, l’assenza di ulteriori perdite — che il ricorrente ha omesso di censurare. Tali ragioni, idonee da sole a sorreggere la decisione, rendono il ricorso aspecifico, secondo il consolidato principio per cui è inammissibile l’impugnazione che critichi una sola delle autonome rationes decidendi.
Nota della Redazione
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