Prova diretta e non presuntiva nella campagna di collocamento azionario (Cass. civ. Sez. II n. 10219 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella fattispecie sanzionatoria dell’art. 191 TUF, che punisce “chiunque” effettui un’offerta al pubblico in violazione degli art. 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, TUF, la responsabilità può essere affermata anche a carico di chi non sia offerente, emittente o responsabile del collocamento, ove operi nell’ambito di un’attività di collocamento svolta alle dipendenze del soggetto responsabile. Ai fini dell’elemento soggettivo, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su una prova diretta documentale, senza necessità di ricorrere alla presunzione dell’art. 2729 c.c. La censura che invochi una diversa valutazione delle fonti di prova, a norma dell’art. 116 c.p.c., è inammissibile in sede di legittimità, perché suppone un accesso diretto agli atti non consentito.

Il Fatto

Un esponente aziendale di una banca, con funzioni di responsabile di direzione mercato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva respinto la sua opposizione alla delibera con cui l’Autorità di vigilanza gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione accessoria. La contestazione riguardava l’omessa adozione del prospetto informativo in relazione a una campagna promozionale di offerta al pubblico di azioni realizzata nell’arco di un intero anno.

Il ricorrente censurava la sentenza di appello per aver posto a base della decisione un unico elemento di prova, una email, senza verificare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. Sosteneva di essere stato un mero esecutore, estraneo alla predisposizione del piano di vendita.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla formulazione della norma sanzionatoria applicabile ratione temporis. L’art. 191 TUF puniva “chiunque” effettuasse un’offerta al pubblico prima della pubblicazione del prospetto, pur non essendone l’offerente, l’emittente o il responsabile del collocamento. La responsabilità dunque non presuppone una posizione apicale, ma può riguardare chi opera nell’ambito dell’attività di collocamento alle dipendenze del soggetto responsabile.

Il nodo centrale del ricorso riguarda la qualificazione della prova. Il ricorrente assumeva che la Corte d’appello avesse desunto la responsabilità da una presunzione fondata su un unico indizio, la email, in violazione dell’art. 2729 c.c. La Corte di cassazione respinge questa lettura: il giudice di merito non ha fatto uso di una prova per induzione ricavata da un fatto noto diverso dal fatto da provare, ma ha ritenuto che quella email costituisse prova diretta documentale, sufficiente ad affermare con grado di certezza l’esistenza del fatto storico riconducibile alla condotta sanzionata.

Da qui la carenza di specifica riferibilità della censura. Il ricorrente, in realtà, invocava un apprezzamento dei fatti difforme da quello compiuto dai giudici del merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di verificare le fonti del convincimento, di valutare diversamente le prove, di controllarne attendibilità e concludenza e di scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a sostenere le proprie tesi. Tali operazioni richiedono un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, e non sono consentite nel giudizio di legittimità.

La Corte conclude quindi per l’infondatezza del motivo e il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di cassazione e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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