Notifica ex art. 139 c.p.c. valida e morosità del conduttore (Cass. civ. Sez. III n. 7997 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata, incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione l’onere di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suddette ovvero l’occasionalità della presenza di costui. Nel verificare la prontezza dell’adempimento ex art. 1453, comma 3, c.c., occorre aver riguardo al momento in cui la domanda di risoluzione è portata a conoscenza del debitore con il perfezionamento della notifica, e non a quello in cui il procedimento notificatorio è stato avviato. Il pagamento dei canoni intervenuto dopo la valida notifica dell’intimazione non elide la morosità rilevante ai fini della risoluzione del contratto.

Il Fatto

Una società locatrice intimò al conduttore sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di due mensilità, dovuti in forza di un contratto di locazione relativo a un’unità immobiliare destinata ad attività commerciale. L’intimazione fu notificata dapprima a mani di una persona rinvenuta presso l’abitazione del conduttore e qualificatasi come coniuge convivente, e successivamente, non essendo il conduttore stato reperito presso l’immobile locato ove aveva eletto domicilio, ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Il conduttore provvide al pagamento della somma in linea capitale il giorno successivo alla prima notifica. Costituitosi in giudizio, eccepì l’insussistenza della morosità, l’inesistenza di un termine contrattuale per il pagamento mensile e la sussistenza di una prassi di pagamenti bimestrali o trimestrali. Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento; la Corte d’appello rigettò il gravame, ritenendo il conduttore moroso alla data della prima notifica e l’inadempimento grave ex art. 1455 c.c. Il conduttore ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, per ragioni logiche, le censure che investono la pretesa invalidità della notifica del 1.10.2019, eseguita a mani della consegnataria qualificatasi coniuge del conduttore. Il carattere preliminare della questione discende dal fatto che il pagamento intervenne il giorno successivo: ove la notifica fosse nulla, la domanda risolutoria si intenderebbe proposta solo con il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. del 12.10.2019, quando la morosità sarebbe già cessata, non potendo operare la preclusione di cui all’art. 1453, comma 3, c.c.

La Corte richiama il principio per cui, nel valutare la prontezza dell’adempimento, rileva il momento del perfezionamento della notifica e non quello dell’avvio del procedimento notificatorio (Cass. n. 14561/2023), e che, non applicandosi l’art. 55 della legge n. 392/1978 alle locazioni commerciali, l’integrale adempimento anteriore alla domanda risolutoria assume rilievo nella valutazione ex art. 1455 c.c. (Cass. n. 18500/2012).

Quanto alla dedotta mancanza del vincolo coniugale, la Corte osserva che la notifica ex art. 139 c.p.c. è validamente eseguita anche in caso di consegna a persona di famiglia o addetta alla casa che si trovi non occasionalmente presso l’abitazione del destinatario. La qualità del consegnatario si presume iuris tantum dalla relata, incombendo al destinatario la prova contraria (Cass. n. 8418/2018). La censura è inammissibile perché aspecifica rispetto alla ratio decidendi, non risultando che il ricorrente abbia assolto tale onere; né egli dimostra di aver prospettato nel merito l’invalidità per la mancanza delle ulteriori attività, con violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

La Corte disattende poi l’eccezione di novità della controricorrente e respinge la doglianza sulla sussidiarietà della domiciliazione. Dopo la notifica ex art. 140 c.p.c. presso la sede dell’attività, i cui effetti non erano ancora maturati per l’intimato secondo il principio della scissione degli effetti (Corte cost. n. 477/2002), il locatore ben poteva avvalersi della clausola di sussidiarietà, la cui operatività non può richiedere l’attesa del mancato perfezionamento della prima notifica, pena il sacrificio dell’effettività della tutela e del profilo temporale dell’avvalimento.

Accertata la validità della notifica del 1.10.2019, il pagamento del 2.10.2019 risulta tardivo. Le censure sulla non gravità dell’inadempimento sono inammissibili, essendo la valutazione ex art. 1455 c.c. riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito, non censurato sotto il profilo motivazionale (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), e infondate nel resto. Il secondo motivo è in parte inammissibile, per la contrapposizione di una diversa interpretazione contrattuale (Cass. n. 9461/2021), e in parte infondato, essendo l’espressione “corrispettivo mensile” chiara e ricostruibile la scadenza con riferimento all’inizio del rapporto. Il quinto motivo è inammissibile per la mancata confutazione della ratio sulla superfluità della prova testimoniale (Cass. n. 359/2005; Cass., Sez. Un., n. 7074/2017). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *