Sopraelevazione è nuova costruzione e non gode della prevenzione (Cass. civ. Sez. II n. 7595 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopraelevazione di un edificio preesistente determina un incremento volumetrico del fabbricato e va pertanto qualificata nuova costruzione, soggetta alle distanze vigenti al tempo della sua realizzazione. Il proprietario che sopraeleva non può invocare a proprio favore la prevenzione dell’originario fabbricato. È irrilevante il rispetto della distanza di tre metri di cui all’art. 873 cod. civ., ove le norme integrative locali prescrivano una distanza maggiore. La circostanza che la disciplina urbanistico-edilizia consenta più ampi interventi di ristrutturazione non incide sul concetto civilistico di nuova costruzione. La mediazione obbligatoria non può essere invocata dalla parte che abbia essa stessa cagionato la nullità derivante dalla propria mancata comparizione.

Il Fatto

Due proprietarie di appartamenti situati in un medesimo fabbricato citano in giudizio la vicina, chiedendo la condanna alla demolizione delle opere edili realizzate a distanza inferiore a quella prescritta dal locale programma di fabbricazione e dall’art. 873 cod. civ., oltre all’eliminazione delle vedute illegittime e al risarcimento del danno. La convenuta, oltre a resistere, propone domanda riconvenzionale.

Il giudice di primo grado dichiara tardiva la riconvenzionale e accoglie in parte la domanda, condannando la convenuta ad arretrare la soprelevazione fino al rispetto della distanza legale, a rimuovere la scala in cemento e a risarcire il danno. La Corte d’appello di Palermo rigetta l’impugnazione. La soccombente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi; le controricorrenti resistono.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di improponibilità della domanda per omesso espletamento della mediazione obbligatoria. Il motivo è infondato per il concorso di più ragioni: la pretesa nullità è stata procurata dalla stessa parte, che non si è presentata davanti al Mediatore né ha nominato un procuratore speciale; la questione, non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, non risulta eccepita né rilevata nei termini dell’art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010.

Quanto all’eccezione di nullità del titolo d’acquisto per abusività dell’immobile, la Corte la dichiara inammissibile: il ricorrente non attinge una delle rationes decidendi, avendo la Corte d’appello affermato che il rispetto delle distanze è dovuto anche riguardo a costruzione abusiva. Manca la puntuale impugnazione di tutte le ragioni della decisione, che diviene così intangibile in sede di legittimità.

Anche la doglianza sulla nullità della relazione suppletiva di consulenza è infondata. Il consulente si è limitato a reiterare le conclusioni già espresse rispondendo alle osservazioni delle parti, senza compiere nuovi accertamenti. La validità della consulenza non è inficiata dalla nullità di singole operazioni per omessa convocazione di una parte, salvo che si dimostri l’incidenza concreta sull’esito conclusivo, evenienza non dedotta.

Sul quarto motivo, la Corte ribadisce che l’unica ipotesi che giustifica la deroga all’originaria data di fissazione è il differimento d’ufficio dell’udienza da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. Il rinvio conseguente all’ordine di esperire il tentativo di conciliazione non sposta il termine dei venti giorni prima per la riconvenzionale.

Nel merito, la Corte conferma la qualificazione della sopraelevazione come nuova costruzione, che deve rispettare le distanze vigenti al momento della realizzazione, senza possibilità di avvalersi della prevenzione. È irrilevante il rispetto dei tre metri, dovendo osservarsi la maggior distanza delle norme integrative locali. Il riferimento alla disciplina del t.u. edilizia è inconferente, poiché non incide sul concetto civilistico di nuova costruzione. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, dichiarando la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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