Polizza errori pregressi e rischio già verificato alla stipula (Cass. civ. Sez. III n. 21172 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l’assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula. Quel che deve essere futuro rispetto alla conclusione del contratto non è il prodursi del danno civilisticamente inteso, ma l’avverarsi della causa di esso. Irrileva, pertanto, che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia manifestato dopo la stipula, quando l’avveramento del sinistro non è che conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti. Nelle clausole della polizza per errori pregressi, l’espressione “fatti posti in essere dall’Assicurato” va riferita alle condotte negligenti o imperite del professionista, e non al momento in cui il danno diviene percepibile dal danneggiato. Parimenti, agli effetti dell’art. 1892 cod. civ., rilevano le circostanze conosciute o conoscibili dall’assicurato, obiettivamente idonee a incidere sul consenso dell’assicuratore e a perimetrare il rischio.

Il Fatto

Una compagnia di assicurazione impugna in Cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che, accogliendo il gravame degli eredi di un congiunto, aveva confermato la condanna di un avvocato al risarcimento del danno per responsabilità professionale e, nel medesimo giudizio, aveva accolto la domanda di manleva proposta dal professionista, condannando l’assicuratore a tenerlo indenne nei limiti del massimale.

La questione riguarda l’operatività delle polizze di responsabilità professionale stipulate dall’avvocato, una “base” e una “integrativa” per gli errori pregressi. La compagnia ne eccepiva l’inoperatività, sostenendo che il sinistro dovesse collocarsi al momento del primo atto della condotta professionale, o comunque a un’epoca anteriore alla stipula. La Corte territoriale aveva invece reputato che il “fatto” coincidesse con il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva confermato l’inadempimento del difensore.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, è fondato. La Corte territoriale ha scisso il contesto complessivo dell’atto negoziale, benché la clausola della polizza integrativa richiamasse le condizioni normative della polizza base, di cui non è data piena contezza. L’art. 1363 cod. civ. impone infatti una lettura unitaria delle clausole.

Il giudice di appello ha poi adottato un’interpretazione dell’espressione “fatti posti in essere dall’Assicurato” non coerente con il significato che essa, soprattutto in connessione con le parole “errori pregressi“, era volta a esprimere. Tali “fatti” vanno identificati nelle condotte negligenti già poste in essere dall’assicurato, e non nel “fatto dannoso percepibile e conoscibile” dal danneggiato.

La statuizione contrasta con il principio, enunciato da Cass. n. 5791/2014, secondo cui il rischio, elemento essenziale del contratto, non coincide con il concetto di danno. Prima della stipula il rischio è la generica esposizione a un pericolo; al momento della stipula esso assume il significato di evento futuro e incerto; dopo il suo avverarsi subentra il sinistro. La Corte territoriale ha sovrapposto il concetto civilistico di danno a quello assicurativo di rischio, ritenendo che non vi sia avveramento del rischio sino a quando non si sia prodotto un danno risarcibile.

Anche il terzo motivo è fondato. Il giudice di secondo grado ha errato nell’applicazione dell’art. 1892 cod. civ., poiché avrebbero dovuto assumere rilevanza tutti gli accadimenti conosciuti o conoscibili dall’assicurato e obiettivamente idonei a incidere sul consenso dell’assicuratore (Cass. n. 20997/2023). Tali accadimenti non potevano essere costituiti dal giudicato sull’inadempimento, intervenuto dopo la stipula, bensì dalla rappresentazione delle circostanze attinenti allo svolgimento dell’incarico professionale. Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione lacunica, è invece rigettato, perché la motivazione, pur sintetica, si comprende alla luce della decisione in punto di interpretazione del contratto.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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