Motivazione apparente e non contestazione delle ragioni del giudice di appello (Cass. civ. Sez. III n. 20981 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le tesi difensive già svolte nel merito, contrapponendo la propria valutazione a quella del giudice di appello senza confrontarsi con le ragioni da questi addotte, integra un non motivo ed è inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo costituisce accertamento riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo se la parte indichi specificamente i canoni ermeneutici violati, applicabili anche agli atti amministrativi gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 cod. civ. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza di appello sia conforme in fatto a quella di primo grado, ove non si dimostri che le ragioni poste a base delle due decisioni siano tra loro diverse.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata conveniva in giudizio l’azienda sanitaria provinciale per ottenere il pagamento di prestazioni erogate nel 2007 e parzialmente remunerate. A fronte di prestazioni fatturate per oltre 32.000 euro, l’azienda aveva liquidato un importo sensibilmente inferiore, invocando la rideterminazione del budget disposta con decreto assessoriale pubblicato solo il 14 dicembre 2007.
Il Tribunale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, riconosceva alla struttura il diritto alla remunerazione delle prestazioni extrabudget rese entro i limiti del budget provvisorio, ma solo fino alla pubblicazione del decreto assessoriale, rideterminando la somma dovuta in circa 11.000 euro. La Corte d’appello di Messina rigettava l’impugnazione e confermava la decisione. La struttura ricorreva allora per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, con cui la ricorrente lamentava la violazione del contratto di fornitura e del d.lgs. n. 502/1992, art. 8 quinquies, nonché dei principi di trasparenza, irretroattività e legittimo affidamento, sostenendo che il decreto assessoriale, pubblicato tardivamente, non le aveva consentito di adottare le necessarie misure organizzative.
Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. La ricorrente si è limitata a riproporre le tesi già disattese nei gradi di merito, senza considerare le ragioni della sentenza impugnata, determinando una mera contrapposizione valutativa che si risolve in un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte ricorda che il decreto assessoriale ha natura amministrativa e pone al giudice civile un problema di accertamento della volontà della pubblica amministrazione, riservato al giudice di merito. La parte che denunci in cassazione l’erronea interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è tenuta, a pena di inammissibilità, a indicare quali canoni ermeneutici siano stati violati. Nella specie la ricorrente non contesta la violazione dei canoni di ermeneutica secondo la corretta prospettiva, invocando impropriamente il vizio di violazione di legge senza indicare i criteri interpretativi violati.
Quanto al vizio di omesso esame, la Corte rileva che esso è stato solo denunciato e non illustrato. Il fatto rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve consistere in un vero e proprio fatto storico, in un preciso accadimento o dato materiale. In ogni caso opera la preclusione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: quando la sentenza di appello sia conforme in fatto a quella di primo grado, il vizio non è deducibile se non si dimostra che le ragioni delle due decisioni siano diverse.
Il terzo motivo, relativo al principio di non contestazione e alla transazione, è parimenti inammissibile: il contenuto del decreto assessoriale n. 912/2008 non è stato riprodotto nella misura necessaria, le argomentazioni non sono rivolte alla sentenza impugnata e le censure si fondano su affermazioni assertive e prive di supporto. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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