Debiti pregressi da permessi non goduti e manleva nella cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20543 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di azienda, i crediti vantati dai lavoratori per permessi compensativi maturati e non goduti alle dipendenze del cedente, sorti anteriormente alla costituzione della cessionaria, costituiscono debiti pregressi che non possono essere elisi mediante accordi intervenuti tra i soli condebitori. La manleva tra cedente e cessionaria è correttamente riconosciuta quando tali debiti non risultino esposti in bilancio. Ai fini della compensazione delle spese, la soccombenza non impone necessariamente la condanna, poiché l’art. 92 cod. proc. civ., letto alla luce della giurisprudenza costituzionale, consente di compensare le spese in presenza di questioni opinabili, nuove o di obiettive difficoltà interpretative del dato normativo. È inoltre ammissibile l’acquisizione d’ufficio di una relazione tecnica proveniente dal datore di lavoro, se richiesta da una parte e disposta con ordine di esibizione.

Il Fatto

La controversia origina dall’impugnazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido due società — una delle quali in liquidazione — al pagamento, in favore di numerosi lavoratori, delle somme da ciascuno vantate, riconoscendo altresì il diritto della cessionaria a essere tenuta indenne dalla cedente per quanto versato ai dipendenti. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità delle questioni e per la sopravvenienza del pagamento dei riposi compensativi.

La società cedente in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, resistito dalla cessionaria e dai lavoratori, che hanno spiegato ricorso incidentale sulle spese e ricorso incidentale condizionato in tema di prescrizione. La questione centrale attiene alla qualificazione dei crediti per permessi non goduti e all’operatività della manleva tra le società coinvolte nella cessione.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso principale, la Cassazione esamina congiuntamente i primi motivi, incentrati sulla violazione delle norme civilistiche in materia di esercizio dell’opzione e di responsabilità del cedente. Il Collegio rileva come la corte territoriale abbia accertato che il credito dei lavoratori si riferiva a permessi compensativi maturati e non goduti alle dipendenze della cedente, venuti in essere ben prima della costituzione della cessionaria.

Si tratta, dunque, di debiti pregressi, rispetto ai quali non è configurabile alcuna liberazione mediante accordo intercorso con altri condebitori. Ne consegue l’irrilevanza della scrittura integrativa invocata in giudizio da uno dei condebitori.

Il profilo procedurale, sollevato con il quarto motivo in ordine alla valorizzazione di una relazione tecnica proveniente da terzi, è disatteso. La Corte osserva che nella specie vi era stata richiesta di esibizione formulata da una parte, seguita dall’ordine giudiziale di esibizione e di acquisizione. Non si tratta, inoltre, di relazione di terzi, ma di perizia eseguita su incarico dello stesso datore di lavoro.

Quanto alla manleva, la Corte conferma la correttezza della decisione di secondo grado: poiché si tratta di debiti non esposti in bilancio, proprio per tale ragione opera l’istituto invocato.

Sul ricorso incidentale, il motivo relativo alla compensazione delle spese è ritenuto infondato. La soccombenza non importa necessariamente condanna al pagamento, poiché l’art. 92 cod. proc. civ., interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale, consente al giudice di compensare le spese anche per l’opinabilità e la novità della questione, oltre che per le obiettive difficoltà interpretative del dato normativo, come evidenziate dalla corte territoriale. I motivi condizionati sulla prescrizione restano assorbiti, perché proposti in via subordinata.

La Corte rigetta pertanto entrambi i ricorsi, condannando il ricorrente principale alle spese e ravvisando i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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