Redditometro, possesso di cavalli rileva solo se da corsa o equitazione (Cass. civ. Sez. V n. 4490 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito mediante redditometro, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il possesso di cavalli costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d.m. 10 settembre 1992, solo se si tratti di animali da corsa o da equitazione, non essendo sufficiente il generico possesso di equini. L’accertamento sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. All’inversione dell’onere probatorio deve seguire, ove il contribuente vi abbia adempiuto, un esame analitico della massa documentale, non potendo il giudice limitarsi a giudizi sommari. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che non indichi quando e come la questione sia stata proposta nei gradi di merito.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato in via sintetica, per l’IRPEF di un anno di imposta, i redditi dichiarati, sul presupposto del possesso di ventidue cavalli. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la C.T.R. della Sicilia riformava la decisione, valorizzando le risultanze del verbale della Guardia di finanza e l’omessa esibizione della documentazione sulla destinazione degli animali.

Il contribuente ricorreva per cassazione su cinque motivi. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo, per ragioni logico-giuridiche, il quarto motivo, relativo alla mancata allegazione del verbale all’avviso e alla carenza di motivazione dell’atto. Ne dichiara l’inammissibilità, richiamando la giurisprudenza consolidata sul vizio di omessa pronuncia: esso ricorre quando il giudice ometta qualsiasi provvedimento sulla domanda o sull’eccezione, mentre l’omessa motivazione presuppone che un esame vi sia stato ma affetto da pretermissione di uno specifico fatto storico. Nella specie la C.T.R. ha implicitamente rigettato le eccezioni formali, confermando integralmente la legittimità dell’atto impositivo.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per assoluto difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato quando e come avesse proposto la questione in giudizio né il contenuto della sentenza di primo grado. Parimenti inammissibili i vizi di motivazione dedotti con il primo e il terzo motivo, poiché su tali questioni il giudice di appello ha comunque motivato, sia pure succintamente o implicitamente.

Il primo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono invece accolti. La Corte ricorda che l’accertamento sintetico non impedisce al contribuente di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore e che, all’inversione dell’onere probatorio, deve seguire un esame analitico della documentazione, non potendosi ricorrere a giudizi sommari.

Con specifico riferimento all’indice di spesa dei cavalli, la Corte ribadisce che rileva non il generico possesso, ma solo quello di cavalli da equitazione o da corsa, in ragione della particolare cura e addestramento richiesti. Il giudice di appello, pur enunciando tali principi, non ne ha fatto concreta applicazione: a fronte dell’accertamento del primo giudice sull’esclusione della natura sportiva degli animali, la C.T.R. non ha dato ingresso alla prova contraria offerta, omettendone l’esame e fondandosi sulle risultanze generiche del verbale della Guardia di finanza.

Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia-Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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