Specializzandi medici: risarcimento dal 1° gennaio 1983 solo per corsi riconosciuti UE (Cass. civ. Sez. III n. 16407 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, spetta anche ai medici che si siano iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983 e che fossero in corso al 1° gennaio 1983. Il ristoro va riconosciuto solo a decorrere da tale data e fino alla conclusione della formazione, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, o ad almeno due di essi, menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE. L’inclusione del corso negli elenchi europei, o la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo del diritto, che l’attore deve allegare e provare. La liquidazione equitativa, parametrata all’art. 11 della legge n. 370/1999, non è integrabile con la rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Il Fatto
Alcuni medici specializzandi convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tre Ministeri per ottenere la condanna al pagamento della remunerazione adeguata o al risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, per i corsi frequentati in regime anteriore al d.lgs. n. 257/1991.
Il giudice di primo grado accolse l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, rigettò quella di giudicato e dichiarò la prescrizione del diritto, decidendo tuttavia anche nel merito. La Corte d’appello, in quasi integrale accoglimento dell’impugnazione, condannò tutte le amministrazioni convenute, confermando il rigetto solo per una delle specializzazioni di uno dei ricorrenti. Le amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; i medici hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale, correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Le amministrazioni avevano effettivamente sollevato l’eccezione di prescrizione, ma in modo tardivo: il termine ex art. 166 cod. proc. civ. era scaduto il 9 maggio 2014, mentre la costituzione era avvenuta il 12 maggio. La causa separata è mera prosecuzione di quella originaria, sicché l’eccezione tempestiva nel giudizio madre vale anche in quello separato, ma se la comparsa originaria è tardiva, tardiva resta l’eccezione. Gli appellanti, censurando la tardività, avevano in realtà denunciato l’ultra-petizione del giudice di primo grado, che aveva pronunciato su un’eccezione non rilevabile d’ufficio.
È invece fondato il terzo motivo. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, reputando unico soggetto legittimato la Presidenza del Consiglio. Tale statuizione non è stata appellata e gli attori vi hanno prestato acquiescenza: si è formato il giudicato interno, che la Corte d’appello ha omesso di rilevare.
Parzialmente fondato è il quarto motivo. La statuizione che negava il diritto per il corso iniziato prima del 1983 non era passata in giudicato, essendo stata impugnata. Nel merito, la questione dei medici specializzandi c.d. “a cavallo” è stata risolta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/20, recepita dalle Sezioni Unite n. 20278 del 2022: il diritto al risarcimento spetta anche agli iscritti anteriormente al 1982-1983, ma solo dal 1° gennaio 1983 e per le specializzazioni comuni a tutti o ad almeno due Stati membri. Pertanto il ristoro per il corso in biologia clinica va limitato all’ultimo anno.
La Corte accoglie quindi il terzo motivo e, nei sensi esposti, il quarto, rigettando i primi due. Decide nel merito: esclude i Ministeri dalla condanna, circoscrivendola alla sola Presidenza del Consiglio, e limita a Euro 6.713,00, oltre accessori, l’importo dovuto per la specializzazione in biologia clinica. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; quello degli altri medici è rigettato. Le censure sulla liquidazione del danno sono inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: il parametro dell’art. 11 della legge n. 370/1999 copre l’intera area dei pregiudizi, mentre la rivalutazione non è dovuta, trattandosi di debito di valore convertito in debito di valuta.
Nota della Redazione
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