Inammissibile il ricorso privo di chiara esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 32043 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della controversia e la specifica indicazione degli atti richiamati, con il contenuto e la localizzazione di questi. I requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. rispondono all’esigenza di garantire alla Corte una cognizione chiara e completa del fatto di causa senza ricorso ad altre fonti, compresa la sentenza impugnata. Il principio di chiarezza e sinteticità espositiva impone al ricorrente di selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze. La sua inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità quando si risolve in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti o pregiudica l’intelligibilità delle censure.
Il Fatto
Nei confronti del ricorrente pendevano due procedure esecutive immobiliari dinanzi al Tribunale di Alessandria, riunite nel 2014. Il ricorrente introdusse il giudizio di merito ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., contestando la legittimità delle esecuzioni con plurime eccezioni. Il Tribunale rigettò tutte le domande e lo condannò alle spese e al risarcimento del danno.
Proposto appello, la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 418/2023, lo dichiarò inammissibile perché tardivo. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza in cassazione con tre motivi; il controricorrente ha resistito chiedendo la declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto il duplice profilo del mancato rispetto del principio di chiarezza e della carente esposizione del fatto processuale. Ha richiamato Sezioni Unite n. 11653 del 2006 e Sezioni Unite n. 2602 del 2003: i requisiti dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. impongono di indicare, sia pure in modo sommario, le reciproche pretese delle parti, le eccezioni, le difese e lo svolgersi della vicenda processuale.
Nella specie il ricorrente ha omesso di riportare l’intero svolgimento della fase sommaria, il contenuto del ricorso introduttivo, il provvedimento del giudice dell’esecuzione e quello collegiale del 23 giugno 2015, di cui vi è traccia solo nella sentenza impugnata. La Corte ha ribadito il principio espresso da Sezioni Unite n. 37552/2021: l’inosservanza dei doveri di chiarezza conduce all’inammissibilità quando l’esposizione è oscura o lacunosa o pregiudica l’intelligibilità delle censure. Ha richiamato altresì Cass. n. 17698/14, Cass. n. 8009/2019 e Cass. n. 8425 del 2020.
La Corte ha poi rilevato che, per ulteriori e indipendenti ragioni, anche i singoli motivi sono inammissibili. Il primo, sulla asserita nullità della sentenza per interruzione del processo, è infondato perché la discussione si era chiusa e i termini per le difensive erano scaduti prima della sospensione del difensore. Il secondo è manifestamente infondato: la corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 618 cod. proc. civ. ed ha escluso la sospensione feriale dei termini.
Il terzo motivo è inammissibile perché, dichiarato l’appello inammissibile su questioni preliminari, il giudice di merito non era tenuto a pronunciarsi sulle questioni assorbite. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese e l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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