Ricorso in cassazione inammissibile per difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. I n. 2527 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la valutazione di atti e documenti del giudizio di merito è inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 6), cod. proc. civ., ove il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli né indicarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e le modalità di acquisizione. L’onere di autosufficienza è temperato dal principio di cui all’art. 6, par. 1, CEDU: basta riassumere il contenuto degli atti o trascriverne i passaggi essenziali, purché nel ricorso siano puntualmente indicati il contenuto dei documenti e la loro presenza negli atti di merito. La censura che investe la ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., ma attiene alla valutazione del giudice di merito, con conseguente inammissibilità del motivo versato in fatto.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il mancato pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 22 del 1997. La società si era opposta e il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione. La Corte di appello di Roma aveva respinto il gravame del Consorzio, confermando che la società non rientrava tra i soggetti tenuti a partecipare al consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, poiché commercializzava materie prime e non prodotti trasformati.

Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: la tardività del deposito del proprio fascicolo di parte, ritenuta dal giudice di appello, e l’erronea esclusione dell’obbligo di partecipazione della società al consorzio. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara entrambi inammissibili. Il primo si fonda sulla violazione degli artt. 152, 154 e 345 cod. proc. civ. e assume che la ricostruzione del fascicolo smarrito non sia attività sottoposta a decadenza. Il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sul principio per cui il decorso dei termini ordinatori senza istanza di proroga produce gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori.

Entrambi i motivi difettano di autosufficienza. Il ricorrente non riproduce, nemmeno parzialmente, il contenuto dei documenti che la Corte di appello avrebbe dovuto ammettere e non indica il frangente processuale in cui furono originariamente prodotti. La Corte richiama la propria giurisprudenza: le censure fondate su atti e documenti del merito sono inammissibili per violazione dell’art. 366, n. 6), cod. proc. civ. se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurli o senza fornire puntuali indicazioni sulla sequenza processuale e sulla collocazione nel fascicolo (Cass. Sez. U. n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021).

La Corte dà conto del recente ridimensionamento di tale onere, in una prospettiva che valorizza il principio di cui all’art. 6, par. 1, CEDU: l’indicazione può avvenire alternativamente riassumendo il contenuto o trascrivendo i passaggi essenziali (Cass. n. 12481 del 2022; Cass. Sez. U. n. 8950 del 2022). Nel ricorso in esame, tuttavia, tali precisazioni sono assenti.

Il secondo motivo è inammissibile anche sotto altro profilo. Esso contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la società non rientrasse tra i soggetti tenuti a partecipare al consorzio, sostenendo che essa commercializzava materie prime e non beni trasformati. Poiché il motivo è imperniato sul contenuto di prove documentali, non veicola la censura di cui all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ.: il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 8315 del 2013). L’onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, esaminarne il precetto e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa (Cass. Sez. U. n. 23745 del 2020).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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