Simulata cancellazione società e unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2526 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone non ne determina l’estinzione quando non corrisponda al venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società. Si produce allora un fenomeno successorio: l’obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci, illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Se la cancellazione è simulata, i soci rispondono in solido e permane un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. La notifica dell’impugnativa di licenziamento alla sede della società formalmente estinta è pertanto efficace nei confronti dei soci. Il licenziamento intimato in tale contesto è nullo per motivo ritorsivo.

Il Fatto

Il lavoratore era dipendente della società semplice poi ceduta a una s.r.l. Dopo l’atto di cessione di azienda del 19.7.2011, la società semplice veniva cancellata dal registro delle imprese e al lavoratore era intimato il licenziamento per cessazione dell’attività.

Il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava inammissibile la domanda verso i soci, escludendo il fenomeno successorio e la ritorsività del recesso. La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma, accertava la simulazione della cessione e l’interposizione fittizia della cessionaria, dichiarava la nullità del licenziamento e condannava in solido soci e società a reintegra e risarcimento. I soccombenti ricorrevano per cassazione con undici motivi; la parte convenuta proponeva ricorso incidentale con sette motivi.

La Motivazione della Corte

I ricorsi sono entrambi respinti. Sul piano processuale, il ricorso notificato per primo è quello principale; il successivo si converte in ricorso incidentale. La Corte richiama il principio della unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., il motivo è infondato: tra i due giudizi difetta l’identità di petitum ed è comunque facoltativa, non doverosa, la sospensione del giudizio pregiudicato. Insussistente è anche il giudicato interno, poiché la diversa valutazione delle prove in appello è conseguenza fisiologica dell’accoglimento dell’impugnazione.

Il nucleo della decisione riguarda la sorte della società cancellata. La Corte richiama Cass. S.U. n. 6070/2013: dopo il d.lgs. n. 6 del 2003, alla cancellazione può corrispondere un fenomeno successorio, onde i debiti sociali si trasferiscono ai soci. La prova contraria alla pubblicità dichiarativa non verte sul fatto statico della pendenza dei rapporti, ma sul fatto dinamico della continuazione dell’operatività dopo la cancellazione, che giustifica la cancellazione della cancellazione ai sensi dell’art. 2191 cod. civ..

La Corte conferma poi la sussistenza dell’unico centro di imputazione del rapporto lavorativo, alla stregua dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza: unicità della struttura organizzativa, integrazione tra le attività, coordinamento tecnico e amministrativo, utilizzazione contemporanea della prestazione. Tutti i fruitori rispondono in solido ex art. 1294 cod. civ.

Ne deriva l’efficacia dell’impugnativa stragiudiziale notificata alla sede della società formalmente estinta, per la responsabilità illimitata dei soci. Il motivo ritorsivo del licenziamento è stato provato in via presuntiva, ancorato alla costituzione della s.r.l. e alla simulata cessione, immediatamente successive alle pretese creditorie del lavoratore. La causa è pertanto decisa nel senso della nullità del recesso, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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