Ricorso per cassazione inammissibile se riproduce doglianze già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 12479 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza di specificità e per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione che riproduca doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio preclusa al giudice di legittimità. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della coerenza e della logicità dell’argomentazione, non potendo tradursi in una alternativa rilettura degli elementi di prova. In tema di stupefacenti, la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è sorretta da motivazione adeguata quando il giudice di merito valorizzi l’ingente quantità e la diversità del quantitativo sequestrato nonché la disponibilità di una specifica organizzazione di mezzi. La declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo e in secondo grado alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l’accusa, in concorso con altri e senza autorizzazione, avrebbe detenuto illecitamente, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente per complessivi 20,35 grammi di eroina, 851,61 grammi di cocaina e 1,30 grammi di hashish.

La Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla valutazione degli elementi a discarico; difetto di motivazione sulla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità; infine vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile nella sua integralità. Il primo motivo è inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado e diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, mediante una alternativa rilettura del quadro probatorio.

La difesa, osserva la Corte, non contesta compiutamente le affermazioni della sentenza secondo cui i militari sorprendevano i due coimputati impegnati nel confezionamento dell’ingente quantitativo di stupefacente detenuto. Non risulta plausibile la versione alternativa del ricorrente, secondo cui sarebbe entrato nell’abitazione del coimputato al solo fine di ricaricare la batteria del proprio monopattino elettrico.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per mancanza di specificità, in quanto propone censure che non prendono in considerazione, nemmeno a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata. Il provvedimento risulta invece pienamente sufficiente e logicamente coerente laddove giustifica la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando l’ingente quantità di stupefacente sequestrato, la diversità quantitativa dello stesso e la disponibilità di una specifica organizzazione di mezzi, tale da fare ipotizzare una sistematica attività illecita.

Quanto al trattamento sanzionatorio, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella sentenza di secondo grado. Il riferimento del giudice dell’appello agli elementi posti a fondamento del diniego della invocata fattispecie attenuata e alla piena partecipazione dell’imputato ai fatti contestati è ampiamente sufficiente.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e rileva che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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