Diniego della sospensione condizionale: obbligo di prognosi e rilevanza del tempo trascorso (Cass. pen. Sez. 2 n. 14985 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della sospensione condizionale della pena non può fondarsi esclusivamente sulla esistenza di precedenti condanne, ma richiede un effettivo giudizio prognostico circa la futura commissione di reati da parte dell’imputato, da svolgersi ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. pen. La prognosi deve tenere conto del tempo trascorso tra la precedente condanna e il fatto ascritto, del numero delle sospensioni già concesse e della loro cumulabilità con la pena da eseguire. È viziata da violazione di legge la motivazione che, nel negare il beneficio, si limiti a richiamare le condanne irrevocabili del casellario senza valutare la complessiva personalità del reo e gli indici di cui all’art. 133 cod. pen., in particolare quando l’ultima condanna risalga a molti anni prima della commissione del nuovo reato. L’annullamento con rinvio è limitato al punto della sentenza concernente la sospensione, mentre l’affermazione di responsabilità resta irrevocabile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’imputato responsabile di concorso nel reato di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cento di multa. La vicenda trae origine da una condotta di phishing ai danni di una persona offesa, con illecite operazioni di ricarica su una carta prepagata intestata all’imputato, che aveva messo a disposizione dei concorrenti la carta e il proprio conto corrente.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità sulla base di un unico elemento indiziario, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile per aspecificità, evidenziando come la sentenza impugnata avesse adeguatamente chiarito, in coerenza con la motivazione del giudice di primo grado, le ragioni dell’ascrizione di responsabilità concorsuale. La titolarità della carta “Postepay”, sulla quale erano state effettuate le ricariche illecite, costituiva prova dell’incameramento del profitto, momento in cui il delitto di frode informatica si consuma, secondo il consolidato orientamento richiamato dal Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020.
La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva introdotto elementi utili a sovvertire la prova logica raggiunta nei gradi di merito, né aveva operato un confronto critico con la motivazione censurata, tentando invece di riproporre il medesimo argomento già disatteso. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, in quanto la Corte d’appello aveva motivato il diniego replicando specificamente alle doglianze difensive, sottolineando l’assenza di segni di resipiscenza e il mancato risarcimento della somma sottratta, sia pure nel contesto argomentativo dedicato all’art. 131-bis cod. pen.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte distrettuale aveva giustificato il diniego della sospensione condizionale valorizzando le condanne irrevocabili risultanti dal casellario, senza considerare che l’ultima condanna risaliva al 1990 e che l’imputato aveva beneficiato di una sola sospensione, per una pena cumulabile con quella inflitta nel presente giudizio ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. La Corte di legittimità ha quindi rilevato che il consistente lasso temporale intercorso tra l’ultima condanna e il fatto ascritto, commesso nel 2020, imponeva ai giudici d’appello un effettivo giudizio di prognosi circa la commissione di futuri reati, secondo il disposto dell’art. 164, primo comma, cod. pen.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, dichiarando nel resto il ricorso inammissibile e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
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Nota della Redazione
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