Diniego di sospensione condizionale fondato su motivazione solo apparente (Cass. pen. Sez. III n. 12484 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della sospensione condizionale della pena è illegittimo quando il giudice di merito si limiti a richiamare genericamente le risultanze del casellario giudiziale, senza indicare quali pregresse condanne siano ritenute ostative e per quali ragioni. In tal caso la motivazione è solo apparente e dunque sostanzialmente inesistente. L’annullamento che ne consegue è limitato alla sola valutazione sul beneficio, con rinvio al giudice di merito, restando irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità in assenza di censure sul punto. Il giudice del rinvio deve verificare anche l’eventuale configurabilità delle condizioni ostative di cui all’art. 12, comma 2 bis, del d.lgs. n. 74 del 2000.

Il Fatto

Il Tribunale, all’esito di rito abbreviato, condannava l’imputato, titolare di una ditta individuale operante nel settore dei servizi alle imprese, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli si contestava di non aver presentato, per l’anno di imposta 2014, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap, con evasione di imposta per l’importo indicato nel capo di imputazione.

La Corte di appello, in parziale riforma, riduceva la pena ad anni uno di reclusione, confermando nel resto. La difesa ricorreva per cassazione con un unico motivo, contestando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale: non sussisterebbero le ragioni ostative di cui all’art. 12, comma 2 bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 e i giudici di merito avrebbero fondato il diniego su un mero richiamo del casellario, senza spiegare perché reati contravvenzionali risalenti nel tempo possano giustificare una prognosi negativa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Il punto di partenza è che non è in discussione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato: la censura investe esclusivamente la valutazione sulla sospensione condizionale della pena.

Su questo terreno la sentenza impugnata presenta una risposta non adeguatamente specifica. La Corte territoriale si era limitata a qualificare come ostative all’accoglimento della richiesta difensiva “le risultanze del certificato del casellario giudiziale”, senza illustrare quali fossero le pregresse condanne rilevanti in tal senso. Il riferimento generico al casellario non assolve l’obbligo di motivazione.

La Cassazione rileva poi un dato dirimente, tratto dal certificato penale presente nel fascicolo processuale: risultano annoverati solo decreti penali di condanna da cui è scaturita l’applicazione di pene pecuniarie non condizionalmente sospese. Ne deriva che la motivazione sul diniego del beneficio ex art. 163 cod. pen. è ritenuta soltanto apparente e dunque sostanzialmente inesistente.

Da qui l’annullamento della sentenza limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello. La Corte esclude di poter operare direttamente la valutazione, perché essa coinvolge questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. pen. Il giudice del rinvio dovrà verificare anche l’eventuale configurabilità delle condizioni ostative di cui all’art. 12, comma 2 bis, del d.lgs. n. 74 del 2000.

Resta fermo, in assenza di censure sul punto, che la sentenza impugnata è irrevocabile quanto all’affermazione della penale responsabilità per il reato ascritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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