Fatto lieve stupefacenti escluso dal dato ponderale assorbente (Cass. pen. Sez. VII n. 12476 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri indicati dalla legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione. Ne consegue che, ove uno degli indici previsti dalla norma risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito quando la motivazione impugnata sia sufficiente e logicamente coerente. È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese in appello, sollecitando una rivalutazione preclusa.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 16 febbraio 2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Lecce del 16 dicembre 2021, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. A sostegno deduceva le circostanze del sequestro — sostanza non occultata e subito dichiarata dal ricorrente — l’assenza di altri elementi sintomatici dell’attività di spaccio e l’omesso confronto tra dato ponderale e dato qualitativo, avendo la sostanza un principio attivo di thc pari a 1,2, di poco superiore alla soglia di punibilità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. Il ricorso era diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un’alternativa rilettura del quadro probatorio.

La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta pienamente sufficiente e logicamente coerente. Essa giustifica la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base dell’ingente dato qualitativo e quantitativo della sostanza. Dagli accertamenti tecnici era emerso che la sostanza sequestrata conteneva mg 20.204,8 di Delta-9-thc puro, idonei al confezionamento di ben 808 dosi, elementi ragionevolmente sintomatici della capacità dell’imputato di commerciare stupefacenti in maniera non episodica né occasionale.

Il provvedimento impugnato ha quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato, richiamato nella specie con Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651, secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge. Ne deriva che, ove uno degli indici previsti risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000 e rilevata l’assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sono conseguiti, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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