Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. V n. 19915 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ometta l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non descriva i motivi del ricorso originario, il contenuto della sentenza di primo grado e i motivi di appello, è inammissibile. Il requisito di contenuto-forma imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. risponde all’esigenza di consentire alla Suprema Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli altrove, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti. Tale onere non è eccessivo né irragionevole e non viola il diritto di difesa né il giusto processo. La genericità del plesso normativo evocato in rubrica, mediante il richiamo a ogni altra norma e principio in materia di legittimo affidamento e tutela del contribuente, integra autonoma ragione di inammissibilità.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto estratti di ruolo relativi a una cartella di pagamento per Irpef, Iva e Irap dell’anno d’imposta 2004. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Campania, premesso che alla luce di Cass. Sez. U. n. 19805/2015 l’estratto di ruolo era impugnabile, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che, secondo l’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario non è obbligato a conservare oltre cinque anni la matrice e la copia delle cartelle.

Il contribuente propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della medesima disposizione. Le Agenzie fiscali resistono con unitario controricorso. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Il motivo, anzitutto, è inammissibile là dove la rubrica richiama la violazione di ogni altra norma e principio in materia di legittimo affidamento e di tutela del contribuente, per l’evidente genericità del plesso normativo assunto come violato.

In secondo luogo, il ricorso è del tutto carente quanto all’esposizione dei fatti di causa prevista dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: omette di descrivere i motivi del ricorso originario, il contenuto della sentenza di primo grado, sulla cui condivisione la sentenza di appello fonda preliminarmente ed espressamente la propria decisione, e i motivi di appello.

Per soddisfare il requisito, il ricorso deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultino le posizioni processuali delle parti, con l’indicazione degli atti di formulazione di causa petendi e petitum, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. Non basta una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei motivi, perché ciò equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere riservata al ricorrente, come affermato da Cass. n. 13312/2018.

Il principio è ribadito da Cass. n. 1352/2024: la norma non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma consente alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli altrove, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. La legittimità di tale requisito non è messa in dubbio dagli artt. 24 e 111 Cost. né dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Esso è chiaro, prevedibile, non eccessivo e funzionale al ruolo nomofilattico della Corte.

Le omissioni non consentono di calare la doglianza, formulata come violazione dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, nella dinamica processuale e di valutarne l’effettiva rilevanza, sia per il rinvio dei giudici di appello alla motivazione della CTP, del cui contenuto il ricorso non fornisce alcuna descrizione, sia perché la CTR esamina la portata della norma in riferimento alla tardività del ricorso introduttivo, questione su cui il ricorso non compie alcun accenno. Segue la condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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