Imposta di registro, compensazione delle spese e solidarietà passiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 1275 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di registrazione degli atti giudiziari, ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività, in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali nelle controversie con la pubblica amministrazione, l’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002, che prescinde dall’individuazione della parte vittoriosa, disciplina il regime impositivo in base alla provenienza della richiesta di registrazione. Se la registrazione è chiesta dalla pubblica amministrazione, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la diversa quota di compensazione ed è pagata per il rimanente in via esclusiva dall’altra parte. Se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dalla pubblica amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro è pagata per intero in via esclusiva dalla stessa parte. Il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva alla società contribuente il pagamento dell’imposta proporzionale di registro dovuta per la dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale, emesso in una controversia con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La società impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo l’illegittimità della liquidazione in ragione della partecipazione al giudizio di una pubblica amministrazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che la pronuncia dovesse essere registrata a debito ogni qualvolta la pubblica amministrazione sia parte in causa, a prescindere dall’esito del giudizio. Sul gravame dell’amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria regionale riformava parzialmente la decisione, stabilendo che, conformemente alle statuizioni del lodo, il 60% dell’imposta fosse prenotato a debito, per la soccombenza dell’amministrazione in tale proporzione, e il restante 40% fosse posto a carico della società contribuente. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 158, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002 e 1298, secondo comma, c.c., sostenendo che la quota del 40% relativa alle spese compensate non dovesse gravare esclusivamente sulla parte privata, ma restare solidale tra entrambe le parti contendenti. La società assumeva, in sostanza, che la sola soccombenza parziale della pubblica amministrazione fosse inidonea ad escludere l’operatività del principio di solidarietà passiva per la quota residua.
La Corte osserva che la fattispecie è espressamente regolata dall’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002, disposizione applicabile anche al processo tributario, la cui prima parte prevede che, in caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; se, invece, la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, l’imposta è pagata per intero dalla stessa parte. Tale meccanismo, osserva la Corte, prescinde dall’individuazione della parte vittoriosa e si fonda esclusivamente sulla provenienza della richiesta di registrazione.
La Corte richiama, inoltre, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 450/E del 21.11.2008, secondo cui il principio di solidarietà passiva, desumibile dal combinato disposto degli articoli 57 del TUR e 159 del d.P.R. n. 115/2002, rileva esclusivamente per la quota d’imposta dovuta dalle parti private del processo e limitatamente alle stesse. Ne consegue che l’avviso di liquidazione può riguardare solo la quota residuale rispetto a quella prenotata a debito dell’amministrazione dello Stato, senza che possa configurarsi una responsabilità solidale tra parte pubblica e parte privata per la quota di spese compensate.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte enuncia il principio di diritto sopra riportato e rigetta il ricorso, ritenendo l’atto impositivo legittimo nella parte in cui ha posto l’intera quota del 40% a carico esclusivo della società contribuente, in conformità alla statuizione di compensazione parziale delle spese contenuta nel lodo. Nulla è disposto per le spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, mentre viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.