Licenziamento disciplinare e prova della giustificatezza dell’allontanamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15998 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare del dipendente pubblico, la prova della giustificatezza dell’allontanamento dal posto di lavoro esclude il carattere fraudolento della mancata attestazione della presenza e rende inconfigurabile il comportamento inadempiente contestato. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta e implica un problema interpretativo; l’allegazione di un’errata ricostruzione della fattispecie concreta è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla valutazione del giudice di merito, censurabile solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparenza della violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici accertati dal giudice del merito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto la domanda del ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dichiarando illegittimi i due licenziamenti disciplinari intimati in successione. Il primo era stato irrogato per essersi il dipendente assentato dall’ufficio per tre giorni consecutivi nella fascia oraria 13,00-14,00, senza che l’assenza fosse risultata dal sistema di rilevamento delle presenze e senza autorizzazione del dirigente. Il secondo si fondava sull’allontanamento dall’ufficio con le stesse modalità e sulla recidiva rispetto alla condotta già sanzionata.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo. Il dipendente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale, quanto al primo licenziamento, ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse provato l’addebito, essendo emersi in sede istruttoria elementi idonei a scriminare l’antigiuridicità della condotta e a ritenere l’allontanamento giustificato. Il dipendente si era allontanato per effettuare un servizio di osservazione funzionale alla scoperta di operazioni di contrabbando di combustibile, condotta che si inseriva nel contesto dell’attività di servizio e non richiedeva specifica autorizzazione. Quanto al secondo, la Corte ha neutralizzato l’antigiuridicità della condotta, fondandosi questa su un episodio isolato e condizionato da una situazione di necessità.
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. La censura, per quanto prospettata sotto l’apparenza del vizio di violazione di legge, si risolve nella mera confutazione dell’apprezzamento operato dal giudice di merito sulla ricostruzione in fatto della vicenda, senza misurarsi con la ratio decidendi della pronuncia gravata.
Il principio affermato è che la prova della giustificatezza dell’allontanamento esclude il carattere fraudolento della mancata attestazione e fonda la conclusione dell’inconfigurabilità del comportamento inadempiente. Tale ratio riverbera sul giudizio di proporzionalità del secondo licenziamento, motivato esclusivamente in relazione alla recidiva, che non poteva che risentire della sancita illegittimità del primo provvedimento.
Richiamando l’orientamento consolidato (Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017), la Corte ha ribadito il discrimine tra violazione di legge e vizio di motivazione, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Ha inoltre ricordato che il ricorrente deve indicare le norme violate e svolgere argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto con esse (Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020). Il ricorso, mirando a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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