Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove presuntive (Cass. civ. Sez. III n. 17077 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente ricondotto a vizi di legittimità ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio fattuale posto a fondamento della decisione impugnata. Il giudizio di legittimità non è configurabile come terzo grado di merito e l’accoglimento di doglianze volte a sostituire la ricostruzione operata dal giudice di merito con una più aderente alle prospettazioni della parte darebbe luogo a una surrettizia fungibilità tra giudizio di fatto e controllo di legittimità. Il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ricorre solo quando risulti omesso l’esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non quando la parte censuri un apprezzamento difforme da quello auspicato. Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le risultanze istruttorie, con motivazione congrua e logicamente coerente.
Il Fatto
La società cessionaria dei crediti vantati da un istituto bancario ha convenuto in giudizio il debitore, la sorella e un terzo, chiedendo la declaratoria di simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto con cui il debitore aveva trasferito alla sorella il diritto di uso e abitazione e, insieme a questa, al terzo la nuda proprietà di un immobile. Il creditore ha dedotto l’anteriorità del proprio credito, l’insufficienza del patrimonio del debitore e la scientia damni del terzo acquirente.
Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello, in riforma, ha accolto l’appello e dichiarato inefficace l’atto dispositivo per difetto di garanzia patrimoniale. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo violazione dell’art. 2901 cod. civ., nullità processuale, illegittimo ricorso alle presunzioni e omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi per connessione e li dichiara tutti inammissibili. Il ricorso non rispetta le prescrizioni dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., per inosservanza dei principi di specificità e autosufficienza. Richiamando la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, il Collegio ribadisce che il principio di autosufficienza, pur non dovendo essere interpretato in modo troppo formale, è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto degli atti su cui fonda il ricorso e ne segnala la presenza negli atti di merito.
La Corte richiama Sezioni Unite n. 8950 del 18.03.2022, secondo cui il requisito può essere soddisfatto anche fornendo, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., i riferimenti idonei a identificare la fase processuale di produzione degli atti, e Cass. n. 12481 del 19.04.2022. Osserva poi che le censure, pur formalmente ricondotte a vizi di legittimità, presuppongono una ricostruzione alternativa del merito.
Il Collegio ribadisce l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 34476 del 27.12.2019: la richiesta di sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito con una più aderente alle prospettazioni della parte si pone fuori dal perimetro del sindacato di legittimità. Quanto al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte precisa che esso consente il solo controllo esterno della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica della motivazione, non un riesame del merito.
Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha accertato l’esistenza del credito, la lesione della garanzia patrimoniale e la sussistenza del consilium fraudis e della scientia damni in capo al terzo, desunta dal rapporto di stretta amicizia con la famiglia del debitore. Il giudice di merito è libero di fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori ritenuti più attendibili, purché ne dia congrua motivazione. Non si provvede sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso