Onere probatorio e notifica PEC nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21683 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, a fronte di un contratto a tempo parziale, incombe sul lavoratore l’onere di provare di avere messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie per un numero di ore superiore a quello pattuito; la valutazione sull’assolvimento di tale onere è accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivato. La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, disposta dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo ai giudizi instaurati in primo grado dopo la sua entrata in vigore, restando irrilevante il momento di instaurazione del successivo grado. È valida la notificazione all’indirizzo PEC del difensore risultante dall’albo professionale e non produce conseguenze pregiudizievoli la violazione del termine di dieci giorni per la notifica del ricorso in appello, se è rispettato il termine a comparire. La mancata risposta all’interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma attribuisce al giudice la sola facoltà di ritenere ammessi i fatti dedotti.

Il Fatto

La lavoratrice agiva in giudizio per ottenere le differenze retributive maturate nel rapporto, deducendo che il rapporto, formalmente a tempo parziale, era stato in realtà a tempo pieno e che aveva svolto mansioni superiori all’inquadramento riconosciuto. Il giudice del lavoro accoglieva parzialmente la domanda e condannava il convenuto al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive.

La Corte d’appello, in riforma, accoglieva il gravame del datore di lavoro e rigettava le domande della lavoratrice, ritenendo non provato l’orario effettivo e inattendibili o generiche le testimonianze raccolte. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; il datore di lavoro resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando la propria carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sull’asserita tardività dell’appello rispetto al termine semestrale, è infondato. La Corte ribadisce che la riduzione del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera solo per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009, e nella specie il ricorso introduttivo era stato depositato nel 2008. Il termine annuale, dunque, non era ancora decorso alla data del deposito dell’appello.

Il secondo motivo è infondato in entrambe le articolazioni. Quanto alla notifica a uno solo dei procuratori costituiti, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 12924 del 2014: la rappresentanza tecnica esplica i suoi effetti rispetto a ciascun nominato, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato opera solo nei rapporti interni. Quanto alla notifica a mezzo PEC, le Sezioni Unite n. 23620 del 2018 ne affermano la validità se eseguita all’indirizzo risultante dall’albo professionale. La costituzione in appello, inoltre, ha sanato ogni vizio per raggiungimento dello scopo.

Il terzo motivo è parimenti infondato. La violazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. non produce conseguenze pregiudizievoli se è rispettato il termine a comparire, non incidendo su interessi di ordine pubblico processuale. La notifica congiunta del ricorso e del decreto insieme all’istanza di inibitoria non determina improcedibilità, che consegue alla sola omessa notifica degli atti e non alla loro trasmissione unitamente ad altri.

Il quarto motivo è inammissibile: la ricorrente non ha denunciato nei termini corretti la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., limitandosi a contestare la rivalutazione delle prove. Il quinto motivo è inammissibile perché la mancata risposta all’interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. non comporta confessione automatica e il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito. Il sesto motivo, infine, non deduce fatti storici ma sollecita un riesame del merito, sottratto al sindacato di legittimità.

Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. La ricorrente è condannata alle spese e al versamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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