Inammissibile il ricorso se non è indicato il fatto decisivo omesso (Cass. civ. Sez. I n. 5404 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non individua il fatto storico asseritamente omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti, il come e il quando sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività. A fronte di una produzione documentale non integrale, il giudice del merito può ricostruire i saldi del conto corrente attraverso altri elementi di prova e mediante consulenza tecnica d’ufficio, senza che ciò integri vizio di motivazione. L’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della domanda di ripetizione dell’indebito non esclude il ricorso allo strumento peritale per rideterminare il saldo in base ai documenti prodotti.
Il Fatto
Una società, in liquidazione, intratteneva un rapporto di conto corrente con una banca. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 4 ottobre 2017, dichiarò non dovuta la somma portata dal saldo passivo del conto e respinse la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dalla correntista.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 30 giugno 2021, in parziale riforma, accolse l’impugnazione principale e respinse quella incidentale, condannando la banca alla restituzione di una somma in favore della società. Avverso tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui la controricorrente ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando l’inversione dell’onere della prova e l’assenza di allegazione dei versamenti indebiti, oltre alla mancata produzione della serie integrale degli estratti conto. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., non essendo riportato il contenuto specifico delle difese e degli atti necessari a valutare la censura.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile per il giudice del merito ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova, e in particolare avvalersi di un consulente d’ufficio per rideterminare il saldo del conto in base ai documenti comunque prodotti. Sono richiamate, tra le altre, Cass. n. 11543 del 2019, Cass. n. 9526 del 2019 e Cass. n. 14074 del 2018.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatto decisivo, contestando l’acritica adesione alle risultanze della c.t.u. La Corte lo ha ritenuto inammissibile, poiché la parte non ha enucleato lo specifico fatto decisivo, essendo suo onere indicare il «fatto storico», il «dato» da cui esso risulti, il «come» e il «quando» della discussione processuale e la sua «decisività». Ha richiamato Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e Cass. n. 17512 del 2019, ribadendo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato. Ha inoltre precisato che, per infirmare la motivazione che recepisce le conclusioni del perito, occorre allegare di aver rivolto critiche alla consulenza dinanzi al giudice del merito e trascriverne i punti salienti (Cass. n. 23504 del 2021).
Con il terzo motivo, la ricorrente ha riproposto l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando la mancata valutazione di lettere bancarie e il riconoscimento del saldo passivo da parte dell’attrice. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché sotto l’egida del vizio di legge o dell’omesso esame si intendeva in realtà riproporre un giudizio sul fatto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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