Conto corrente bancario: onere probatorio del correntista attore in ripetizione (Cass. civ. Sez. I n. 3837 del 15.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ripetizione proposto dal correntista nei confronti della banca, l’onere di provare i movimenti del conto grava sul correntista stesso quale attore in ripetizione, poiché chi allega di aver eseguito un pagamento dovuto solo in parte deve dimostrare l’inesistenza della causa giustificativa per la parte assunta non dovuta. Esclusa la validità di pattuizioni di interessi ultralegali o anatocistiche e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, ove il correntista sia attore i conteggi vanno elaborati partendo dal primo saldo debitore documentato; il criterio del saldo zero è conseguentemente inapplicabile. L’accettazione da parte del cancelliere dell’indice del fascicolo, con apposizione del timbro senza rilievi, fa presumere la regolare produzione dei documenti solo se l’elencazione consente di raccordare i singoli scritti al contenuto dell’indice: una elencazione massiva e generica non soddisfa la condizione di legge e preclude l’utilizzo probatorio.
Il Fatto
Il correntista conveniva in giudizio la banca lamentando l’illegittima applicazione di interessi, commissione di massimo scoperto, spese e valute su un rapporto di conto corrente. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 18 maggio 2016, dichiarava la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e rideterminava il saldo a credito del correntista.
La banca proponeva appello e la Corte di appello di Catania, con sentenza del 16 settembre 2020, accoglieva il gravame rideterminando il saldo a proprio credito. Il correntista ricorreva allora per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi di appello, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione opera anche rispetto ai motivi di appello: chi denuncia la mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi formulati dalla controparte. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti presuppone comunque l’ammissibilità della censura.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la mancata acquisizione di estratti conto e la violazione dell’art. 74 disp. att. c.p.c., sono l’uno inammissibile e l’altro rigettato. La Corte osserva che l’omesso esame di fatti processuali non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ma eventualmente a quelli di cui ai numeri precedenti. Quanto al timbro di cancelleria sull’indice, la Corte precisa che una elencazione massiva e generica dei documenti, che non consenta di raccordare i singoli scritti al contenuto dell’indice, non soddisfa la condizione di legge: il documento non trova corrispondenza nell’indice sottoscritto dal cancelliere. Resta ferma la possibilità per la parte di dimostrare l’effettiva produzione, prova non fornita nel caso concreto.
Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 119 t.u.b. e degli artt. 263 ss. c.p.c., è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte chiarisce che l’invio periodico degli estratti conto esaurisce l’obbligo della banca di rendere il conto e che chi agisce in indebito oggettivo ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento.
Il quinto e il sesto motivo, sulla prescrizione, sono inammissibili: la Corte di merito ha reputato implicitamente assorbito ogni questione, poiché, notificato l’atto introduttivo il 18 giugno 2012, la prescrizione decennale non aveva modo di operare.
Il settimo motivo è infondato. La Corte ribadisce che, nella domanda proposta dal correntista, i conteggi si elaborano partendo dal primo saldo debitore documentato e che il criterio del saldo zero è inapplicabile. Esula dal sindacato di legittimità la verifica circa l’idoneità concreta di questo o quel documento a colmare le lacune degli estratti conto. L’ottavo motivo, sulla violazione dell’art. 1194 c.c., è infondato: conforme a giurisprudenza l’imputazione che antepone gli interessi al capitale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1194 c.c. – Imputazione del pagamento agli interessi
- Art. 263 c.p.c. – Presentazione e accettazione del conto
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 119 TUB – Comunicazioni periodiche alla clientela