Ricusazione, antica anticipazione di giudizio rileva solo se non necessaria (Cass. pen. Sez. II n. 23353 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice l’anticipazione della sua opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato quando essa non sia necessaria ai fini della decisione adottata e sia estranea a qualsiasi collegamento con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. La causa di ricusazione dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. non è integrata dalla valutazione sulla particolare gravità del fatto compiuta dal giudice ai soli fini del giudizio sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura. L’istanza di ricusazione manifestamente infondata è dichiarata inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., anche quando la decisione comporti una valutazione nel merito della causa di ricusazione.

Il Fatto

Con ordinanza dell’11/03/2026 la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione proposta, nell’interesse dell’imputato, nei confronti del giudice che aveva adottato una misura cautelare nell’ambito di un procedimento penale.

Avverso tale ordinanza il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., per essere stata la decisione adottata de plano senza previa fissazione dell’udienza camerale, nonostante la dichiarazione di inammissibilità si fondasse su una valutazione di merito; e la violazione dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere il giudice anticipato un giudizio sul fatto e sulla responsabilità degli imputati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, giudicando i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo profilo, ha ricordato che l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. consente la declaratoria de plano non solo nei casi di assenza dei presupposti formali, ma anche quando la causa di ricusazione risulti manifestamente infondata. La procedura semplificata resta quindi legittima anche se la decisione implica una valutazione nel merito dell’istanza.

Nel caso esaminato, la Corte di appello aveva effettivamente operato tale valutazione, ritenendo la proposta manifestamente infondata perché espressione di una linea interpretativa in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità.

La Corte ha poi richiamato l’orientamento consolidato secondo cui integra indebita manifestazione del convincimento del giudice l’anticipazione della sua opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato soltanto quando essa non sia necessaria ai fini della decisione e sia priva di legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali (Sez. 5 n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018; Sez. 3 n. 17868 del 17/03/2009; Sez. 1 n. 35208 del 15/06/2007). Ha richiamato anche la pronuncia Sez. 3 n. 27996 del 09/03/2021, che ha precisato come le esternazioni sull’elemento soggettivo contenute nell’ordinanza cautelare fossero imposte dalla sequenza procedimentale.

Su questa base la Corte ha concluso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi: il carattere indebito dell’esternazione richiede che essa sia espressa senza necessità funzionale e fuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella specifica fase. Nella specie la valutazione ritenuta pregiudicante era stata compiuta in rapporto al giudizio sull’esistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura: la gravità della condotta era quindi vagliata ai soli fini cautelari, senza anticipazione del giudizio di merito. All’inammissibilità del ricorso sono conseguiti la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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