Notifica verbali CdS non dovuta al domicilio digitale prima del d.lgs 217/2017 (Cass. civ. Sez. II n. 17044 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Prima dell’introduzione dell’art. 6, comma 1-quater, d.lgs. n. 82/2005 ad opera del d.lgs. n. 217 del 13.12.2017, non sussiste alcun obbligo per la pubblica amministrazione di notificare i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada presso il domicilio digitale del professionista. L’obbligo di comunicazione esclusiva di cui all’art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005 opera per le comunicazioni con il cittadino, mentre la notificazione di atti amministrativi resta disciplinata dalla norma speciale dell’art. 201 CdS, che richiama le modalità del codice di procedura civile ovvero il mezzo postale. La notificazione eseguita con modalità diversa da quella prevista dalla legge non è inesistente, ma nulla, e la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto della rituale notificazione successiva.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, aveva proposto opposizione contro la cartella di pagamento emessa per una sanzione del codice della strada, contestando la validità della notifica a mezzo posta del presupposto verbale di accertamento. Sosteneva che, essendo professionista iscritto al REGINDE con domicilio digitale dal 2011, l’amministrazione avrebbe dovuto notificargli l’atto esclusivamente in via telematica.
Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione e il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, aveva confermato la decisione, rilevando che l’obbligo di notifica telematica dei verbali del codice della strada è sorto soltanto con il d.lgs. n. 217/2017, successivo alla violazione contestata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che l’obbligo di comunicazione esclusiva al domicilio digitale era già vigente dal 1° gennaio 2013 e che, pertanto, la notifica a mezzo posta del verbale doveva ritenersi tamquam non esset. La Corte respinge la censura.
L’art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005, nel testo vigente al tempo del fatto, riferiva l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo del domicilio digitale alle sole comunicazioni con il cittadino. Diversa è l’ipotesi della notificazione di atti, anche amministrativi, come il verbale di contestazione: qui prevale la normativa speciale dell’art. 201 CdS, che al comma 3 richiama le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero il mezzo postale.
La modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale, nel senso dell’obbligo di notifica telematica all’indirizzo digitale del professionista, risale dunque al d.lgs. n. 217 del 13.12.2017, attuato con il DM 18.12.2017: norma non applicabile alla fattispecie, anteriore alla sua entrata in vigore.
Su un piano ulteriore, il Collegio esclude la tesi dell’inesistenza della notificazione. Si tratta, semmai, di nullità, sanata dalla rituale notificazione eseguita con mezzo diverso da quello previsto dalla legge, per il raggiungimento dello scopo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11550 del 08.04.2022.
Con il secondo motivo il ricorrente censura il rigetto della compensazione delle spese, invocando la novità assoluta della questione. La Corte richiama il proprio orientamento: nel giudizio di legittimità il sindacato sulle spese è diretto solo a evitare che esse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la compensazione valutazione discrezionale e insindacabile, che il giudice del merito non è tenuto a motivare (Sezioni Unite n. 32061 del 31.10.2022; Sez. II n. 12697 del 2024). Anche tale motivo è infondato.
Il ricorso è rigettato. La definizione nel procedimento accelerato ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta la condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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