Inammissibile il ricorso per cassazione con motivi generici e non specifici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16829 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono funzione identificativa in rapporto alle ipotesi tassative dell’art. 360 cod. proc. civ. Il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità: è pertanto inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. L’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. di indicare le norme di legge violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata. La dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è scrutinabile quando presuppone l’esatta individuazione del petitum e dei fatti costitutivi.

Il Fatto

Un lavoratore conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo la condanna al pagamento di differenze retributive. La domanda era limitata al periodo successivo a una conciliazione in sede sindacale intervenuta tra le parti il 14.10.2011. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Napoli respingeva l’appello, confermando la decisione di primo grado.

La Corte territoriale riteneva non assolto l’onere di specifica allegazione in ordine ai fatti generatori delle differenze retributive rivendicate. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi; la società resisteva con controricorso, illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per la mancata ammissione della prova testimoniale. Il secondo prospettava la violazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per il mancato pagamento della CIGO non concessa e della retribuzione in un dato periodo. Il terzo addebitava alla sentenza d’appello la violazione del c.c.n.l. edilizia in materia di ferie e tredicesima, oltre alla mancata disamina dell’istituto Cassa edile.

La Corte dichiara i motivi inammissibili per più profili. Anzitutto per difetto di specificità: il ricorso non consente di comprendere quali fossero le domande svolte in primo grado e le allegazioni relative ai singoli capi di domanda, che la Corte d’appello aveva ritenuto deficitarie. I motivi non argomentano le dedotte violazioni di legge individuando un accertamento in fatto incontestato e, quindi, l’errata interpretazione delle norme di diritto o del contratto collettivo rispetto a quanto ricostruito in fatto sullo svolgimento del rapporto, sugli orari, sulle prestazioni eseguite e sui compensi ricevuti o non ricevuti.

La Corte richiama il principio secondo cui il giudizio di legittimità è a critica vincolata e il motivo deve essere enunciato in modo preciso, sì che il vizio rientri nelle categorie logiche dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. n. 11603 del 2018). Ribadisce inoltre che l’onere di specificità impone di indicare le norme violate e di raffrontarle con la sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (Cass. S.U. n. 23745 del 2020).

Neppure è scrutinabile la violazione dell’art. 2697 cod. civ., che presuppone l’esatta individuazione del petitum e dei fatti costitutivi. Il primo motivo è inoltre inammissibile perché si sostanzia in una critica alla mancata ammissione delle prove testimoniali, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che a monte aveva ritenuto insufficienti le allegazioni.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di legittimità. La declaratoria di inammissibilità costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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