Fondo di garanzia: no TFR se datore in bonis è cessionario d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1860 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 presuppone che sia stato dichiarato insolvente, o ammesso alle procedure concorsuali, il datore di lavoro che riveste tale qualità al momento della cessazione del rapporto. Se l’azienda è stata ceduta e il rapporto prosegue senza cesure alle dipendenze del cessionario in bonis, il fallimento del cedente non legittima l’intervento del Fondo per il TFR e per le ultime tre mensilità maturate alle dipendenze del cedente stesso. La rinuncia alla solidarietà passiva del cessionario, anche se contenuta in un accordo sindacale ex art. 47 della legge n. 428 del 1990, è res inter alios acta e resta inopponibile all’INPS, che può sempre contestare i presupposti della propria obbligazione previdenziale. Il divieto di impiegare le disponibilità del Fondo al di fuori della finalità istituzionale preclude una lettura estensiva.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto dai giudici di merito la condanna dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate alle dipendenze di una società cedente, poi fallita.

La vicenda si snoda su una successione di eventi: la cessione d’azienda a una società cessionaria, un contestuale accordo sindacale che lasciava in capo alla cedente i debiti maturati verso i lavoratori ceduti, il fallimento della cedente e la successiva risoluzione del rapporto con la cessionaria. La Corte d’appello aveva confermato l’accoglimento della domanda, ritenendo integrati i presupposti dell’intervento del Fondo. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La Corte muove dalla qualificazione del diritto alle prestazioni del Fondo come credito previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo verso il datore di lavoro: esso si perfeziona con l’insolvenza datoriale e con l’accertamento del credito in sede di ammissione al passivo.

La definitività dello stato passivo impedisce all’INPS di contestare l’esistenza o l’entità del credito, ma non gli preclude di sindacare i presupposti d’intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione. Le risultanze del passivo non sono opponibili all’ente in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi della tutela previdenziale, altrimenti sarebbe vulnerato il suo diritto di difesa ex art. 24 Cost. (sul punto Cass. n. 19277 del 2018, Cass. n. 17643 del 2020, Cass. n. 38696 del 2021).

Le condizioni di intervento, tassative, richiedono che sia insolvente il datore di lavoro tale al momento della cessazione del rapporto. Nella fattispecie il rapporto è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ha rinunciato alla solidarietà passiva di questi. Manca dunque il legame postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra insolvenza datoriale e inadempimento del credito retributivo, con conseguente sviamento del patrimonio del Fondo dalla sua causa, in contrasto con l’art. 2, comma 8, della legge n. 297 del 1982, che vieta di impiegare le disponibilità fuori dalla finalità istituzionale (così Cass. n. 37789 del 2022; Cass. n. 24889 del 2019 per le ultime tre mensilità).

Non rileva che la rinuncia alla solidarietà derivi da un accordo sindacale: il Fondo adempie un’obbligazione pubblica di derivazione comunitaria, insensibile alle pattuizioni tra privati che derogano alla garanzia dell’art. 2112 cod. civ. (in argomento Cass. n. 16740 del 2024; in precedenza Cass. nn. 10602, 9579 e 6842 del 2023).

Nessuno spunto utile proviene dal codice della crisi d’impresa. Non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore e può valere solo come criterio interpretativo in presenza di continuità tra regimi; continuità esclusa, perché l’art. 47, comma 5-bis, della legge n. 428 del 1990 si pone in consapevole discontinuità con il diritto vivente. Accolto il primo motivo, la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria; spese compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *