Inammissibile il ricorso che non argomenta la violazione delle norme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1056 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve recare non solo la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, volte a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata contrastino con le norme invocate o con l’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità. In assenza di tale apparato argomentativo il motivo è inammissibile, perché non consente alla Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione dedotta. Quando nei due gradi di merito si siano succedute due decisioni conformi, il ricorso può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., restando estraneo il vizio di motivazione.
Il Fatto
Un medico di medicina generale, convenzionato con il Servizio Sanitario pubblico, ha agito davanti al giudice del lavoro per far accertare il proprio diritto a trattenere per intero l’indennità di collaboratore di studio. L’Azienda Sanitaria Locale, che aveva dapprima corrisposto l’indennità, ne aveva poi chiesto la restituzione parziale, sul presupposto che il collaboratore fosse stato assunto anche da altri due medici associati per la prestazione del servizio in regime di medicina di gruppo.
Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione dell’Azienda, confermando la decisione di primo grado. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il medico ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente, perché la stessa ricorrente, dopo averli distinti in rubrica, ne ha svolto una trattazione unitaria e indifferenziata. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Il primo e il terzo motivo denunciano in modo promiscuo anche il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ricorda che, in caso di doppia decisione conforme nei due gradi di merito, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360, richiamando l’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., la cui disciplina è stata trasfusa nell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. dall’art. 3, comma 27, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 149 del 2022.
Quanto al resto, la Corte ribadisce il principio secondo cui la violazione di norme di diritto deve essere dedotta non soltanto con l’indicazione delle disposizioni violate, ma anche con argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto tra la sentenza impugnata e tali norme o l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, richiamando Cass. n. 828/2007 e i conformi Cass. nn. 15768/2007, 635/2015, 17570/2020. Il ricorrente non si è attenuto a questa regola: gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., citati nelle rubriche dei primi due motivi, non sono mai posti in relazione con alcun passaggio della sentenza, e analoga carenza riguarda l’art. 2697 cod. civ. e l’art. 414, n. 4, cod. proc. civ.
La violazione delle norme della contrattazione collettiva è deducibile solo con riferimento ai contratti e accordi collettivi nazionali, con esclusione di quelli integrativi regionali, secondo Cass. nn. 1826/2009, 29288/2019, 17716/2016, 7671/2016. Anche sotto questo profilo il ricorso è carente: la Corte d’Appello ha risolto l’unico tema sottoposto al suo esame — se l’indennità spetti per intero a ciascun medico o solo pro quota — riportando il testo delle clausole contrattuali, e il ricorrente non indica alcuna disposizione che preveda la ripartizione pro quota, lasciando indeterminato il criterio di riparto. La disposizione dell’Accordo Integrativo Regionale del 1997 richiamata nel ricorso concerne il limite dell’indennità all’importo effettivamente versato e non incide sulla questione della spettanza integrale o ripartita.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.