Mobilità docenti, scelte del CCNI non sindacabili se non irragionevoli (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1055 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento territoriale dei docenti della scuola pubblica, alla contrattazione collettiva — cui l’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297/1994 demandano la regolazione in dettaglio delle modalità di attribuzione dei posti — sono rimesse scelte di merito e tecniche che compongono gli interessi contrastanti dei candidati. Tali scelte non sono sindacabili nel merito, salvo che si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli. In tema di onere della prova, chi contesti le decisioni assunte dal Ministero deve allegare l’inadempimento rispetto alle regole che governano la procedura, l’effetto sfavorevole subito e il concorrente o la categoria di concorrenti favoriti; a fronte di ciò spetta all’amministrazione dimostrare che l’inadempimento denunciato non sussiste.

Il Fatto

Una docente impugna davanti al giudice del lavoro gli esiti della mobilità straordinaria per l’anno scolastico 2016/2017, lamentando di essere stata superata nell’assegnazione dell’ambito territoriale da colleghi della stessa classe di concorso, muniti di punteggio inferiore e privi di titoli di preferenza, i quali avevano ottenuto l’assegnazione dell’ambito richiesto per primo.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che il CCNI avesse indebitamente attribuito una precedenza ai docenti idonei al concorso del 2012 rispetto ai provenienti da GAE, così vanificando il criterio del punteggio. La Corte d’Appello, su gravame del Ministero, ha ribaltato la decisione, giudicando legittima quella precedenza. La docente ricorre per cassazione con cinque motivi; il Ministero resiste e il Pubblico Ministero insiste per l’accoglimento del primo motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’intero assetto delle assunzioni e della mobilità conseguenti alla legge n. 107/2015. La fase 0 ha riguardato l’assunzione ordinaria a doppio canale; la fase A le assunzioni straordinarie dei soli IGM 2012; le fasi B e C, su base nazionale, gli IGM 2012 e i provenienti da GAE con preferenza per i primi; la fase D i posti di potenziamento. Il comma 108 ha poi disciplinato i trasferimenti per il 2016/2017, prevedendo una mobilità straordinaria in deroga al vincolo di permanenza triennale di cui all’art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994.

La Corte osserva che l’accantonamento dei posti assegnati agli IGM 2012 nelle fasi B e C risale all’impianto normativo primario. La differenza di trattamento rispetto ai provenienti da GAE deriva da una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile, fondata su presupposti e regole di accesso diversi. Il privilegio assunzionale del 2015/2016 era destinato a estendersi alla provincia di assegnazione, e rimetterlo in discussione con la mobilità 2016/2017 avrebbe messo a rischio l’assetto preferenziale.

Quanto alla disciplina del CCNI, che ha ammesso gli IGM 2012 alla mobilità endoprovinciale su ambito in fase B, la Corte rileva che la contrattazione collettiva ha dovuto operare scelte con forti componenti tecniche per gestire operazioni complesse. Tali scelte non sono sindacabili nel merito: nel caso concreto non emergono violazioni di legge, né disparità ingiustificate, né manifesta irragionevolezza. Il sistema ha talora favorito un interesse, talora un altro, realizzando mediazioni tra posizioni contrapposte.

La Corte precisa poi che i punteggi attribuiti ai candidati non rilevano a fronte delle preferenze tra tipologie di candidati derivanti dall’organizzazione per fasi: un ragionamento fondato sui soli punteggi, senza considerare l’assetto delle fasi, non è giuridicamente fondato.

Sul piano probatorio, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13353 del 2001 sull’obbligazione di fare, ribadendo che il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo. Chi contesta le decisioni ministeriali deve però allegare l’obbligo violato, l’effetto sfavorevole e i concorrenti favoriti. Nel caso di specie il Ministero ha assolto all’onere dimostrando che i soli docenti di fase D prevalenti avevano agito su posto di sostegno, diverso da quello della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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