Ricorso in cassazione inammissibile per violazione dell’onere di esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 1752 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. non è soddisfatto dalla pedissequa riproduzione testuale di brani della sentenza impugnata, quand’anche integrata dal dispositivo e dalle conclusioni delle parti. Il ricorso deve contenere, sia pure in forma chiara e sintetica, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, delle difese svolte in entrambi i gradi, dello svolgimento della vicenda processuale, delle argomentazioni essenziali poste a base della sentenza di primo grado e del tenore della sentenza impugnata. Il requisito è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo e non confligge con il diritto di difesa e con il giusto processo tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, essendo funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte.
Il Fatto
Un privato aveva costituito con la moglie un fondo patrimoniale su un immobile, con atto rogato da un notaio. Un credito personale aveva poi condotto al pignoramento della quota del costituente e alla vendita all’incanto del bene. In sede di opposizione all’esecuzione il costituente aveva appreso che il fondo era stato trascritto ma non annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Di qui la domanda risarcitoria contro il notaio per responsabilità professionale, respinta in primo grado e, in appello, dalla Corte d’appello di Roma. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi in particolare del rigetto della prova del danno e della motivazione della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un preliminare e assorbente rilievo: la parte dedicata all’esposizione sommaria dei fatti non assolve l’onere di cui all’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente si è limitato a riprodurre tre brani della sentenza impugnata — dispositivo, parte descrittiva delle domande e delle difese di primo grado, conclusioni di appello — senza dire nulla sulle ragioni del rigetto in primo grado, sui motivi d’appello, sulle difese della controparte e sulle motivazioni della sentenza d’appello.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 5698 del 2012: la riproduzione letterale degli atti è superflua e inidonea, perché equivale a rimettere al giudice di legittimità la scelta di quanto rileva ai fini dei motivi. Il tenore del ricorso non è diverso da quello che sarebbe stato con un mero rinvio alla lettura degli atti. La prescrizione risponde all’esigenza di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, per intendere il significato delle censure.
La Corte ribadisce la piena legittimità del requisito, che non viola gli artt. 24 e 111 Cost. né l’art. 6 CEDU. Richiama la pronuncia della Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, e la successiva Corte EDU 28 ottobre 2021, Succi c. Italia, che hanno censurato non la formalità in sé ma la sua applicazione concretamente ispirata a eccessivo formalismo. Nel caso relativo proprio all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. la Corte europea ha invece escluso la violazione.
Quanto al primo motivo, che evocava un paradigma censorio non più previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., la Corte ne rileva l’inammissibilità anche per l’assenza di indicazioni sulle motivazioni di primo e secondo grado. Il secondo motivo è inammissibile perché le censure in iure presuppongono una ricostruzione di fatto diversa da quella della sentenza appellata, non aggredita nei termini consentiti dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in ipotesi di doppia conforme. Segue la condanna alle spese e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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