Solidarietà e mancata impugnazione: giudicato per il condebitore non appellante (Cass. civ. Sez. III n. 1753 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali, in quanto soccombenti in giudizio relativamente a un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, ancorché altri condebitori solidali l’abbiano impugnata. La solidarietà non incide sull’autonomia e sull’indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato, sicché la posizione del condebitore rimasto contumace o non appellante si consolida autonomamente. Ne consegue che il giudice d’appello, investito dell’impugnazione di altro condebitore, non può riformare la statuizione favorevole resa in primo grado nei confronti del condebitore non appellante.

Il Fatto

Nel 2010 la società televisiva conveniva in giudizio una federazione sportiva, il suo ex presidente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e una società partecipata per ottenere il pagamento in solido di euro 250.000, corrispettivo di una convenzione stipulata nel 2007 per una campagna di comunicazione. La federazione avrebbe agito in nome e per conto di terzi, garantendo il pagamento.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1253/2014, accoglieva la domanda della società televisiva e condannava la federazione e il suo presidente al pagamento; condannava inoltre la fondazione chiamata in causa e il suo direttore a tenere indenni i primi di quanto dovuto. Avverso la sentenza proponeva appello il solo direttore, mentre la fondazione veniva dichiarata contumace. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2024/2020, in parziale riforma, rigettava la domanda di manleva anche nei confronti della fondazione. I soccombenti ricorrono per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La Suprema Corte rileva che il Tribunale aveva condannato la fondazione e il suo direttore a tenere indenne la federazione di quanto questa avesse versato per capitale, interessi e spese. Avverso quella sentenza aveva proposto appello il solo direttore, e la fondazione era stata dichiarata contumace. La Corte d’Appello, tuttavia, ha riformato il diritto alla manleva anche nei confronti della fondazione, condannando i ricorrenti a rifonderle le spese del primo grado.

Il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia errato: avrebbe dovuto dichiarare, nei confronti della coobbligata passiva non appellante, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il principio è enunciato in termini generali: la mancata impugnazione di uno dei debitori solidali, soccombente in un rapporto obbligatorio scindibile quale quello derivante dalla solidarietà, produce il giudicato nei suoi confronti anche se altri condebitori abbiano impugnato. La Corte richiama a sostegno Cass. n. 16390/2009 e Cass. n. 24728/2018.

Il secondo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili. Le censure mirano ad accreditare una ricostruzione dei fatti e un apprezzamento delle prove divergenti da quelli dei giudici di merito. Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure volte a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali: spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee. Il giudice non è tenuto a confutare esplicitamente gli elementi non accolti, salvo i casi tassativi di legge; richiamato Cass. civ. Sez. I n. 16497 del 2019.

Il terzo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’inammissibilità del secondo motivo, che comporta il definitivo accertamento della mancanza di responsabilità del soggetto chiamato. Il motivo è inoltre formulato in violazione dei principi di specificità richiesti dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. La Corte accoglie quindi il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, esclude la riforma della sentenza di primo grado quanto alla posizione della fondazione; dichiara inammissibili gli altri motivi e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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