Motivazione apparente e prova del credito nel passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 19355 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È viziata da motivazione apparente, e pertanto cassabile, la decisione del giudice del merito che ritenga provato il credito ammesso al passivo esclusivamente sulla base di una scrittura di riconoscimento di debito, senza esplicitare le ragioni del rigetto dell’eccezione di inopponibilità alla procedura concorsuale per difetto di data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. Il vizio è rilevante quando quel documento costituisce l’unica fonte di prova del credito. L’emissione di fattura o di note proforma su carta intestata allo studio associato non dimostra, di per sé, che l’incarico sia stato conferito all’associazione anziché al singolo associato, né che il credito sia stato ceduto alla stessa, salva diversa previsione statutaria. La verifica del soggetto conferente l’incarico è riservata al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un creditore ammesso al passivo di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa propose impugnazione ex art. 98 legge fall. avverso lo stato passivo, contestando l’ammissione dei crediti vantati da una professionista. Il Tribunale di Lanciano, con decreto, accolse solo in parte l’impugnazione, decurtando un importo e confermando per il resto l’ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. dei compensi per attività difensiva in contenziosi tributari.
Il creditore impugnante propose quindi ricorso per cassazione affidato a quindici motivi. La professionista e la società in liquidazione resistettero con separati controricorsi. La questione centrale riguarda la prova del credito di importo maggiore, fondata su una scrittura di riconoscimento di debito la cui data certa era contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asseriti vizi della notificazione a mezzo PEC, rilevando che entrambe le parti destinatarie si erano costituite con controricorso, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Quanto al primo motivo, concernente il preteso difetto di legittimazione attiva della professionista, la Corte ha osservato che l’associazione professionale può essere titolare di rapporti giuridici solo se gli accordi tra associati lo prevedano espressamente. L’emissione di fatture o note proforma su carta intestata all’associazione non prova che l’incarico sia stato conferito alla stessa, né una cessione del credito: da tali circostanze potrebbe al più desumersi un mandato all’incasso o l’indicazione del destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ. La Corte ha aggiunto che l’accertamento sul soggetto conferente l’incarico spetta al giudice del merito, non sindacabile in legittimità.
Il fulcro della decisione è il quarto motivo, accolto. Il tribunale aveva ritenuto provato il credito di importo maggiore sulla scrittura ricognitiva, affermando che non vi erano documenti o dati oggettivi che ne inficiassero la validità. La Corte ha qualificato tale motivazione come apparente: il richiamo generico ai “documenti in atti” e ai “dati oggettivi” non consente di individuare le ragioni del rigetto dell’eccezione di inopponibilità della scrittura alla procedura per difetto di data certa. Poiché quel credito era stato ritenuto provato esclusivamente su tale documento, il vizio di motivazione è risultato rilevante ai fini del decidere. Sono rimasti assorbiti i motivi dal secondo al settimo e l’ottavo, investenti il medesimo capo.
Il nono motivo, sul difetto di prova dei crediti minori, è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il quattordicesimo motivo, sul privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ., è parimenti inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: il tribunale aveva qualificato l’incarico come unico e protrattosi oltre l’apertura della procedura, e il ricorrente non aveva indicato quali incarichi si fossero conclusi anteriormente al biennio rilevante.
All’accoglimento del quarto motivo sono conseguiti la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Lanciano in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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