Appello aspecifico e mutatio libelli tra revocatoria fallimentare e inefficacia ex art. (Cass. civ. Sez. I n. 23203 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di specificità del motivo di appello, anche nel vigore del previgente testo dell’art. 342 cod. proc. civ., è soddisfatto quando l’atto individua con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta le ragioni del primo giudice. Non è richiesto un progetto alternativo di sentenza, dovendosi tener conto del tipo di censura prospettata. Il giudice di appello che non ravvisa la mutatio libelli incorre in errore quando il primo giudice abbia accolto la revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. in luogo dell’azione di inefficacia ex art. 64 l. fall.: si tratta di azioni diverse, l’una costitutiva, l’altra di mero accertamento, con conseguente alterazione della causa petendi.
Il Fatto
La curatela di una società fallita convenne in giudizio l’acquirente di un’autovettura, chiedendo dichiararsi l’inefficacia ex art. 64 l. fall. del negozio a titolo gratuito con cui il bene era stato ceduto dalla fallita, con condanna al pagamento del prezzo in caso di mancata restituzione. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, escludendo la totale gratuità dell’attribuzione e condannando la convenuta alla restituzione della sola differenza tra la provvista versata e il prezzo pagato. Proposto appello dalla soccombente, la Corte di appello rigettò il gravame, ritenendo il primo motivo inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ. e, nel merito, insussistente la dedotta mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Avverso la sentenza di appello la parte ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui le controricorrenti hanno resistito. La questione centrale riguarda i limiti del requisito di specificità dell’appello e la configurabilità di una mutatio libelli nell’ipotesi di azione revocatoria accolta in luogo di quella di inefficacia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, entrambi fondati, il cui accoglimento assorbe il terzo. Quanto alla specificità del motivo di appello, il Collegio richiama la propria giurisprudenza a Sezioni Unite n. 27199-17, secondo cui l’appello deve recare una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa di confutazione, in coerenza con la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Per la compilazione della parte argomentativa non occorre un progetto alternativo di sentenza. Nel caso concreto, la ricorrente ha riportato integralmente il motivo di gravame, dimostrando di aver indicato con sufficiente determinazione le questioni contestate e i profili argomentativi di confutazione. La statuizione di aspecificità resa dalla Corte fiorentina risulta pertanto poco comprensibile.
La sentenza di appello sbaglia, secondo la Corte, una seconda volta, nel non ravvisare il profilo della diversità della domanda. Il Tribunale aveva accolto un’azione diversa, ossia la revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., rispetto all’azione di inefficacia mera ex art. 64 l. fall. Non rileva discorrere di semplice riduzione del petitum, perché le azioni sono diverse: l’art. 64 si correla a una domanda di mero accertamento, la revocatoria ex art. 67 a un’azione costitutiva.
In quest’ultima ipotesi la situazione giuridica vantata dalla massa non integra un diritto di credito preesistente, rappresentando un vero e proprio diritto potestativo all’esercizio dell’azione revocatoria, come ricordato da Cass. S.U. n. 5443-96. Ne deriva la sostanziale alterazione della causa petendi da parte del giudice di prime cure e l’erroneità della motivazione sul punto. Si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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