Sopravvenuta carenza d’interesse per giudicato esterno e duplicazione del giudizio: abuso del processo (Cass. civ. Sez. 5 n. 19990 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta formazione del giudicato esterno su una questione comune a due giudizi instaurati tra le stesse parti, successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, è rilevabile d’ufficio se emerge da una sentenza della stessa Suprema Corte o da un documento acquisito agli atti. L’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione ma anche al momento della decisione. Il venir meno di tale interesse per l’intervenuto giudicato determina la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso. La duplicazione dei procedimenti conseguente alla proposizione della medesima domanda integra un’ipotesi di abuso del processo, ostativa alla compensazione delle spese.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale un avviso di accertamento concernente il contributo unificato, avendo versato un importo inferiore a quello dovuto in relazione a un ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato. La Commissione dichiarava inammissibile il ricorso per tardività; la Commissione Tributaria Regionale, accolta l’impugnazione sul capo della tardività, rigettava nel merito, applicando l’art. 208 del d.P.R. n. 115/2002 circa la competenza dell’ufficio e ritenendo corretta la quantificazione del tributo.

Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la propria ragione in ordine alla misura del contributo. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, egli depositava una comunicazione con cui dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo scoperto che per la medesima vicenda era stato instaurato altro giudizio, conclusosi con esito favorevole.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorrente ha dedotto l’avvenuta pubblicazione di una propria precedente ordinanza, emessa sulla identica questione controversa, e ne ha inferito la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio. Le circostanze illustrate evidenziano il venir meno di ogni utilità derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso, configurandosi una sopravvenuta carenza d’interesse.

Richiamando il principio per cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno pervenga al giudicato, l’accertamento compiuto preclude il riesame del punto già risolto, la Corte afferma che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, purché emerga da una sentenza della stessa Suprema Corte o da un documento acquisito senza contestazioni. L’interesse ad agire e quindi anche l’interesse a impugnare deve sussistere nel momento della decisione, non solo in quello della proposizione dell’azione: nella specie, l’intervenuto giudicato sul diritto all’esenzione ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a coltivare il giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Quanto alle spese, la Corte le pone a carico del ricorrente, nonostante l’esito, in ragione della duplicazione dei procedimenti determinata dalla proposizione della medesima domanda. Tale condotta è suscettibile di integrare un’ipotesi di abuso del processo, al pari del frazionamento del credito. Esclusa altresì l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, riferito alle sole ipotesi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità, non estensibile alla sopravvenuta carenza d’interesse per la sua natura sanzionatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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