Giudicato esterno rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 3161 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari del giudicato interno, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata. L’accertamento del giudicato esterno ha carattere pubblicistico e verte su questioni assimilabili a quelle di diritto, sicché il suo rilievo prescinde dall’iniziativa di parte. Ove la statuizione passata in giudicato riguardi la medesima questione e il medesimo periodo di imposta, il ricorso va rigettato. La sopravvenienza del giudicato in corso di causa giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente, sul presupposto di avere stabilito in Svizzera il centro dei propri affari, si iscriveva all’Aire nel 2007. Per il medesimo anno l’Ufficio contestava l’omessa indicazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, delle disponibilità detenute all’estero, sul presupposto della residenza fiscale in Italia, e irrogava le sanzioni previste dall’art. 5 d.l. n. 167 del 1990.
Il contribuente impugnava l’atto. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la sanzione in applicazione delle disposizioni più favorevoli. La C.t.r. rigettava l’appello del contribuente e confermava la decisione di primo grado. Propone ricorso per cassazione il contribuente; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 117 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando una motivazione solo apparente sulla prova del trasferimento della residenza in Svizzera. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la sentenza ritenuto non superata la presunzione legale di residenza fiscale in Italia.
La Corte rileva d’ufficio il giudicato esterno formatosi sull’unica questione dibattuta, ossia la prova della residenza in Svizzera per l’anno 2007. Esso deriva dalla sentenza di questa Corte resa sul ricorso proposto dal medesimo contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate, chiamato e deciso nella medesima udienza pubblica.
Detto giudizio aveva a oggetto un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per il medesimo anno, aveva recuperato a tassazione maggiori redditi da plusvalenza e applicato la sanzione per infedele dichiarazione, in forza della presunzione di fruttuosità delle attività estere non dichiarate ex art. 6 d.l. n. 167 del 1990. La C.t.r. aveva confermato la legittimità dell’accertamento e questa Corte ha dichiarato inammissibile il motivo con cui il contribuente contestava il difetto di prova della residenza estera. La statuizione, resa sul medesimo anno di imposta, è pertanto coperta da giudicato.
La Corte rammenta che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, non solo se emerge da atti prodotti nel merito, ma anche se si è formato dopo la sentenza impugnata, come affermato da Cass. n. 11754 del 2018. Il ricorso è quindi complessivamente rigettato, con compensazione delle spese per la sopravvenienza del giudicato in corso di causa.
Nota della Redazione
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