Cessazione della materia del contendere per sgravio totale della partita a ruolo (Cass. civ. Sez. 5 n. 6774 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, lo sgravio totale della partita a ruolo disposto dall’ente impositore, ancorché intervenuto dopo la notifica del ricorso per cassazione, determina la cessazione della materia del contendere quando il credito oggetto di impugnazione risulti integralmente eliminato. La sopravvenuta eliminazione del credito, comprovata dalla comunicazione dell’agente della riscossione, rende inutile la prosecuzione del giudizio di legittimità, che va dichiarato estinto. La pronuncia di estinzione non comporta, tuttavia, la condanna alle spese della parte che abbia agito per la riscossione quando non sia ravvisabile una soccombenza sostanziale, atteso che il contenuto dell’atto impugnato risulti riproposto in atti successivi e la definizione del rapporto sia derivata da un fatto sopravvenuto.
Il Fatto
La società contribuente, titolare di superfici in Roma ove svolge attività di analisi chimiche, riceveva da Ama spa un avviso di pagamento per la TARI relativa al primo semestre 2017. La società, che asseriva di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente, impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso. A seguito dell’appello proposto dall’ente impositore, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava la decisione, ritenendo la contribuente tenuta al pagamento integrale del tributo. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Nelle more del giudizio di legittimità, la contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento relativa alla medesima annualità e, successivamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio totale della partita a ruolo, attivato dal Comune mediante flusso telematico.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente con la memoria integrativa, verificando che la comunicazione dell’agente della riscossione del 13 settembre 2022 risultava inequivocabilmente riferita anche alla TARI 2017, ossia al medesimo tributo oggetto del giudizio. La Corte ha rilevato la piena coincidenza tra la partita oggetto di sgravio e quella controversa, evidenziando come l’avviso di pagamento originario fosse stato rideterminato per gli anni dal 2017 al giugno 2021.
Il Collegio ha quindi ritenuto che lo sgravio totale del credito, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione ma documentato e non contestato, rendesse inutile la prosecuzione del giudizio, accogliendo l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, la Corte ne ha escluso la rifusione, osservando che il contenuto dell’avviso impugnato risultava riproposto in un successivo avviso di pagamento del 2021 e che la definizione della controversia era derivata da un fatto sopravvenuto e non da una soccombenza dell’ente impositore, neppure virtuale. In accoglimento dell’istanza, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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