Compensazione spese legittima se pretesa ridimensionata in corso di causa (Cass. civ. Sez. III n. 7730 del 23.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite è legittimamente disposta quando la pretesa azionata risulti originariamente erroneamente determinata e la parte creditrice abbia reiteratamente insistito, in entrambi i gradi di merito, nel sostenerne la debenza per intero. In tal caso il ridimensionamento della domanda rispetto al decreto ingiuntivo opposto integra un giusto motivo di compensazione, ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e la motivazione del giudice di merito non è sindacabile se il ricorrente non ne confuta specificamente le ragioni. La questione relativa alla tardività della prova contraria, non sollevata davanti al giudice di merito, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
Una banca, cessionaria di un credito vantato da una società nei confronti di un ente locale a titolo di corrispettivo per lo stato di avanzamento di lavori di recupero immobiliare, otteneva decreto ingiuntivo per oltre ottantatremila euro. L’ente proponeva opposizione e il Tribunale accoglieva la domanda, revocando il decreto e rilevando che l’opposta non aveva prodotto il contratto di appalto scritto e che il debito era stato estinto.
La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, valorizzando il ridimensionamento della pretesa e la condotta processuale della creditrice. Avverso tale statuizione la banca proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in tema di compensazione, sostenendo che, essendo intervenuto il pagamento parziale nel corso del giudizio, il giudice avrebbe dovuto applicare le regole sulla cessazione della materia del contendere e sulla soccombenza virtuale, oltre a motivare in modo puntuale le ragioni della compensazione.
La Corte ha ritenuto il motivo destituito di fondamento. Le ragioni della compensazione derivano dal ridimensionamento della pretesa rispetto alla domanda originariamente formulata: l’importo ingiunto era stato erroneamente determinato e successivamente corretto, con la conseguenza che l’opposta risultava parzialmente soccombente in relazione all’ulteriore importo di oltre ventiquattromila euro.
Determinante è stata la constatazione che la ricorrente non ha mosso alcun rilievo all’argomentazione della Corte territoriale, secondo cui la creditrice aveva reiteratamente e infondatamente insistito nel sostenere la debenza per intero della somma ingiunta, prendendo anzi atto che le risultanze processuali avevano dimostrato l’erronea determinazione dell’importo originario.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto assolto l’onere probatorio dell’ente locale nonostante la tardiva produzione documentale nella terza memoria.
La censura è stata parimenti respinta. La Corte ha osservato che la questione relativa alla tempestività della prova contraria avrebbe dovuto essere fatta valere davanti al primo giudice e, eventualmente, costituire oggetto di specifico motivo di impugnazione. La ricorrente non ha allegato né documentato di avere formulato tali rilievi nelle sedi di merito, con la conseguenza che la questione non può essere posta per la prima volta in sede di legittimità.
Il ricorso è stato dunque rigettato. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, per la mancata costituzione della parte intimata, mentre è stata applicata la condanna in favore della Cassa delle ammende per mille euro, ai sensi dell’art. 380-bis, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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