Mandato d’arresto europeo e condizioni di salute: rifiuto solo eccezionale (Cass. pen. n. 17531/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, il rifiuto della consegna per ragioni di salute costituisce un’ipotesi eccezionale e richiede motivi seri e comprovati per ritenere che la consegna esponga l’interessato a un rischio reale di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile delle condizioni di salute o di riduzione significativa dell’aspettativa di vita.
Non è sufficiente la mera esistenza di una patologia o la necessità di ulteriori accertamenti diagnostici quando non risulti documentato un concreto rischio sanitario della gravità richiesta né l’inadeguatezza del sistema sanitario e penitenziario dello Stato di emissione.
Il mandato d’arresto europeo emesso da una procura di uno Stato membro è eseguibile anche quando tale autorità sia esposta a possibili direttive del potere esecutivo, purché il mandato sia sottoposto, prima della trasmissione, a un controllo giurisdizionale indipendente e obiettivo sulle condizioni di emissione e sulla proporzionalità.
Quando la consegna è rinviata per la contemporanea esecuzione in Italia di una misura custodiale o detentiva, la misura cautelare applicata ai fini del mandato d’arresto europeo resta sospesa sino alla cessazione della misura nazionale e riacquista automaticamente efficacia al venir meno di quest’ultima.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva disposto la consegna di un cittadino italiano alle autorità austriache in esecuzione di un mandato d’arresto europeo processuale relativo a reati contro il patrimonio, respingendo invece la richiesta per un diverso fatto per difetto della doppia incriminazione. Poiché l’interessato era detenuto in Italia nell’ambito di altro procedimento, l’esecuzione della consegna era stata rinviata a soddisfatta giustizia italiana, con sospensione della misura cautelare applicata ai fini del mandato europeo.
Il ricorrente censurava la decisione sotto tre profili: contestava l’indipendenza dell’autorità austriaca emittente, deduceva gravi condizioni di salute incompatibili con la consegna e lamentava l’automatica riattivazione della misura cautelare collegata al mandato europeo una volta cessata la detenzione nel procedimento nazionale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto la censura relativa all’autorità emittente. Dagli atti risultava che il mandato, pur emesso dalla Procura di Innsbruck, era stato successivamente approvato giudizialmente dal tribunale competente. Tale controllo giurisdizionale soddisfa il requisito di indipendenza richiesto dalla disciplina del mandato d’arresto europeo, poiché assicura una verifica autonoma delle condizioni di emissione e della proporzionalità del provvedimento.
Quanto alle condizioni di salute, la Corte rileva che la documentazione prodotta descriveva una formazione sospetta, meritevole di ulteriori approfondimenti diagnostici ed eventualmente di trattamento, ma non una situazione tale da esporre il ricorrente, in caso di consegna, a un deterioramento rapido, significativo e irrimediabile dello stato di salute o a una riduzione dell’aspettativa di vita. Neppure risultava adeguatamente dimostrata l’incapacità delle strutture sanitarie e penitenziarie austriache di assicurare cure appropriate. Non ricorrevano quindi i presupposti eccezionali per rifiutare la consegna.
Infine, la Cassazione conferma la correttezza del rinvio dell’esecuzione della consegna e della sospensione della misura cautelare collegata al mandato europeo. Quando cessa la misura custodiale o detentiva applicata per il procedimento nazionale, la misura disposta ai fini della consegna riacquista automaticamente efficacia. Gli eventuali riflessi di tale disciplina sull’evoluzione del diverso procedimento italiano non incidono sulla legittimità della decisione, trattandosi di vicende processuali autonome. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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