Affidamento in prova e reati ostativi: onere probatorio del non collaborante (Cass. pen. Sez. 1 n. 12707 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il condannato per i reati di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. che non abbia collaborato con la giustizia può essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale solo se dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, o la assoluta impossibilità di tale adempimento, e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria ed alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L’accertamento giudiziale deve altresì vertere sulla sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia in forma risarcitoria che di giustizia riparativa. La valutazione circa l’evoluzione della personalità del condannato e la prognosi di non recidivanza costituisce apprezzamento di merito incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato per il reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso. Il giudice di merito aveva rilevato che l’istante non aveva dedotto nulla circa l’avvenuto risarcimento del danno o la sua impossibilità, né aveva allegato elementi circa l’assenza di legami con la criminalità organizzata, mentre il gruppo di osservazione del carcere aveva segnalato la necessità di proseguire l’osservazione inframuraria.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la omessa motivazione rispetto alle allegazioni difensive e la violazione degli artt. 4-bis e 47 Ord. pen. anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 162/2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, giudicando infondate le doglianze proposte. Ha preliminarmente ricordato che il condannato per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. commesso per agevolare le famiglie mafiose, non avendo collaborato con la giustizia, rientra nella disciplina del comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. 162/2022, convertito nella l. 199/2022.
Il quadro normativo richiede, in assenza di collaborazione, la prova dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria o la dimostrazione della assoluta impossibilità di tale adempimento. È inoltre necessario allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla semplice dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino.
Nel caso di specie, pur avendo il condannato risarcito il danno in favore di due parti civili, egli non aveva fornito allegazioni circa l’impossibilità di collaborare, né erano emersi elementi per escludere i collegamenti con la criminalità organizzata, anche in ragione del carattere negativo dei pareri della D.N.A. e della D.D.A. di Palermo. Le mere deduzioni di non essersi più recato in Sicilia e l’apprezzamento delle scuse da parte di una delle parti civili non integrano gli elementi richiesti dalla legge.
La Corte ha ulteriormente precisato che l’affidamento in prova presuppone una prognosi di non recidivanza basata sull’evoluzione della personalità successiva al fatto di reato. Ha richiamato il principio per cui il processo di emenda deve essere significativamente avviato, senza che sia richiesto il già conseguito ravvedimento. Il giudice di merito, con motivazione adeguata, aveva escluso l’inizio di un autentico processo di risocializzazione, valorizzando l’esito negativo dell’osservazione scientifica della personalità.
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Nota della Redazione
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