Inammissibile ricorso per motivi generici e violazione art 360 cod proc civ (Cass. civ. Sez. III n. 9439 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non siano riconducibili in maniera immediata e chiara ad una delle previsioni di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e non indichino i parametri normativi in relazione ai quali le censure sono poste. La carenza di specificità dei motivi e l’esposizione frammista a rilievi di carattere puramente fattuale impediscono al giudice di legittimità di individuare le effettive doglianze mosse alla sentenza impugnata. Il vizio non è sanato dalla lettura del controricorso o della sentenza gravata, non essendo consentito al ricorrente di colmare ex post le lacune del proprio atto introduttivo. Il giudice dell’opposizione all’esecuzione non ha il potere di modificare il titolo esecutivo, poiché il giudizio cautelare è strutturalmente altro dal giudizio di opposizione, che non può avere ad oggetto il merito del titolo giudiziale.

Il Fatto

Una società propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Mantova avverso un atto di precetto, notificato sulla scorta della pronuncia di condanna contenuta in un’ordinanza cautelare emessa ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ. in favore di altra società. Il Tribunale rigettò l’opposizione per infondatezza dell’eccezione di nullità del precetto.

La società soccombente propose appello alla Corte d’Appello di Brescia, che con sentenza n. 970 dell’08.08.2022 rigettò l’impugnazione, applicando l’art. 96 cod. proc. civ. e ritenendo coperte dal giudicato le questioni afferenti al titolo esecutivo. Avverso tale sentenza la società propose ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che nell’intestazione di alcun motivo sono indicati i parametri in relazione ai quali le censure sono poste. Il ricorso manifesta carenza di adeguata esposizione in fatto e di specificità dei motivi: le censure non sono riconducibili in maniera immediata e chiara ad una delle previsioni dell’art. 360 cod. proc. civ., sono poste in modo frammisto a rilievi di carattere puramente fattuale e non consentono di comprendere quali siano effettivamente le doglianze mosse alla sentenza impugnata.

Questi profili di inammissibilità, riferiti al ricorso nel suo complesso, sono già di per sé dirimenti. Ad essi si aggiungono ulteriori profili in relazione a ciascun motivo. Il primo motivo è inammissibile perché di carattere fattuale e incentrato sulla ritenuta omessa modifica, in sede di opposizione all’esecuzione, dell’ordinanza cautelare: si tratta di un dato sistematico, insuscettibile di modifica in via interpretativa, poiché il giudizio cautelare è strutturalmente altro dal giudizio di opposizione all’esecuzione, che non può mai avere ad oggetto il merito del titolo giudiziale.

Il secondo motivo, relativo ai capitoli di prova non ammessi, difetta del tutto di autosufficienza, non risultando riprodotti i capitoli stessi e limitandosi a una mera contrapposizione con le ragioni della Corte territoriale. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1102 cod. civ. senza argomentare come e perché la norma sia stata violata, postulando la violazione in modo assertorio e senza contrastare il ragionamento dell’Appello. Il quarto motivo postula l’erroneità della sentenza per non avere ritenuto modificabile, in sede di opposizione, il provvedimento cautelare emanato in diverso giudizio, senza indicare alcun adeguato addentellato normativo o giurisprudenziale.

La Corte sottolinea che solo dalla lettura del controricorso e della sentenza impugnata è possibile comprendere l’oggetto del contendere, ma ciò non è consentito e non vale a colmare le lacune dell’atto introduttivo. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per mancato soddisfacimento dei requisiti di formulazione di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ. Le spese seguono la soccombenza. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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