Scientia decoctionis e sindacato di legittimità sulle presunzioni (Cass. civ. Sez. 1 n. 95 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scientia decoctionis richiesta dall’art. 67, secondo comma, legge fallimentare può essere desunta da presunzioni fondate su elementi indiziari desumibili dalle modalità dei rapporti intercorsi tra le parti, quali l’interruzione dei rapporti commerciali, la richiesta di rientro complessivo del credito, il mancato pagamento e la proposizione di un’azione giudiziale. L’individuazione e la selezione dei fatti noti su cui fondare il ragionamento presuntivo, come la scelta dei criteri inferenziali, appartengono all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente argomentate, non sono sindacabili in sede di legittimità. Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni, non con la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione della quaestio facti; la critica al ragionamento presuntivo che si risolva nella prospettazione di una diversa inferenza probabilistica esula dal paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non può essere dedotto attraverso la mera richiesta di una nuova lettura degli atti istruttori.

Il Fatto

La società IMT, posta in amministrazione straordinaria con sentenza del 31.12.2014, aveva agito in via sommaria ex art. 702-bis cod. proc. civ. nei confronti della società SEFA, chiedendo la revoca di due pagamenti ricevuti nel settembre e nell’ottobre 2014, per un totale di circa € 38.000, ritenuti caduti nel periodo sospetto e caratterizzati dalla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda, dichiarando inefficaci i pagamenti ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare, e la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza d’appello la società SEFA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi: dedotta l’inammissibilità della produzione tardiva del bilancio 2013; la violazione dell’art. 67 legge fallimentare quanto alla scientia decoctionis; l’omesso esame di un fatto decisivo; la violazione dell’art. 2729 cod. civ. in tema di presunzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando analiticamente i quattro motivi e rigettandoli tutti.

Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta inammissibilità della produzione documentale del bilancio 2013, la Corte ha rilevato che la censura difetta di decisività: la Corte territoriale aveva infatti raggiunto la prova della scientia decoctionis prescindendo dai dati di bilancio, valorizzando altri indici presuntivi, sicché l’eventuale errore processuale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la deduzione di un error in iudicando ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. esige specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto tra le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e le norme regolatrici, non potendosi risolvere in una generica sollecitazione alla rivisitazione della quaestio facti. Il richiamo all’art. 67 legge fallimentare è stato quindi giudicato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.

Il terzo motivo è stato dichiarato parimenti inammissibile: la ricorrente non aveva indicato il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, limitandosi a chiedere una nuova lettura dei dati contabili del bilancio 2013, che la Corte di merito aveva ritenuto non decisivi in relazione agli altri elementi indiziari acquisiti.

Sul quarto motivo, infine, la Corte ha ribadito che l’individuazione e la selezione dei fatti noti su cui fondare il ragionamento presuntivo, come la scelta dei criteri inferenziali, appartengono all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 10240 del 2025; Sezioni Unite n. 8053 del 2014). La critica che si risolva nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito, senza dimostrare l’escursione dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., integra una censura di merito non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valorizzato elementi diretti di conoscibilità dell’insolvenza, derivanti dai rapporti tra le parti: l’interruzione dei rapporti commerciali, la richiesta di rientro complessivo, il mancato pagamento e l’azione giudiziale promossa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 702-bis c.p.c.

Tutte le 366 sentenze sull'art. 702-bis c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *