Soci di s.n.c. litisconsorti necessari ma ragionevole durata del processo prevale (Cass. civ. Sez. V n. 19067 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento notificato a una società di persone sono litisconsorti necessari tanto la società quanto i soci. Il difetto di notificazione del ricorso per cassazione ai soci integra un vizio del contraddittorio, ma non ne impone automaticamente la sanatoria: ove il ricorso sia infondato, il giudice può non ordinarne l’integrazione, facendo prevalere il principio della ragionevole durata del processo su un incombente privo di concreta utilità per i litisconsorti pretermessi. In tema di deducibilità dei costi, inoltre, l’amministrazione non può limitarsi ad affermarne l’indeducibilità scaricando l’onere della prova sul contribuente: deve anzitutto offrire elementi presuntivi ai sensi delle presunzioni semplici, e solo allora incombe sul contribuente la prova della deducibilità.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società in nome collettivo un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, rettificando il reddito d’impresa per omessa contabilizzazione di maggiori provvigioni, indebita deduzione di quote di indennità di fine mandato a subagenti e di sopravvenienze passive. Il reddito accertato, imputato ai due soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, veniva loro contestato con distinti avvisi di accertamento.
Società e soci proponevano ricorsi separati dinanzi alla C.T.P. di Napoli, che li riuniva e li accoglieva in parte. Su appello dell’Agenzia, la CGT di secondo grado della Campania confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; resisteva la società con controricorso. La questione centrale investe il rituale contraddittorio e la specificità delle censure dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso per cassazione non risulta notificato ai due soci della società di persone controricorrente. Secondo orientamento costante, nel caso di impugnazione di un avviso di accertamento notificato a una società di persone sono litisconsorti necessari sia la società sia i soci.
Tuttavia, essendo il ricorso infondato, la Corte ritiene di poter evitare di ordinare all’Agenzia delle Entrate di integrare il contraddittorio. Fa così prevalere, sulla necessità di un incombente che non recherebbe alcuna concreta utilità ai soci, il principio della ragionevole durata del processo, richiamando i precedenti di questa Corte che lo hanno affermato.
Con il primo motivo l’Agenzia censura la sentenza per difetto di motivazione, deducendo che la CGT-2 si sarebbe limitata a parafrasare la motivazione di primo grado. Il motivo è infondato: la motivazione è stringata, ma sufficiente a rispettare il cd. “minimo costituzionale”. Il giudice di appello ha affermato, in continuità con il primo grado, che le somme ritenute indeducibili attengono alle quote accantonate per indennità di fine mandato e che, quanto al terzo rilievo, la società si era limitata a correggere l’indennità non calcolata in maniera congrua per gli anni 2013 e 2014. Rispetto a tali affermazioni l’amministrazione non sviluppa critiche puntuali, ma trascrive stralci interi dell’atto di appello, né indica quali fatti decisivi il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare.
Con il secondo motivo l’Agenzia censura l’inversione dell’onere della prova sull’inerenza dei costi deducibili. Anche tale motivo è infondato: il giudice di appello non ha invertito l’onere, ma ha affermato che i costi erano deducibili e che l’appello dell’amministrazione non era specifico. L’inesistenza o l’indeducibilità dei costi non può essere meramente affermata dall’amministrazione, sì da scaricare sull’onere della prova a carico del contribuente, ma deve attingere quantomeno un livello di prova indiziaria, secondo il sistema delle presunzioni semplici; solo allora incombe sul contribuente l’onere di provare l’esistenza o la deducibilità dei costi. Nel motivo in esame l’Agenzia non indica nemmeno quali elementi presuntivi fossero stati addotti.
Il ricorso è dunque integralmente infondato e viene respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo ricorrente l’Agenzia delle Entrate.
Nota della Redazione
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